L'ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA E DEFINITIVA DEI POSTI AUTO IN CONDOMINIO NON PUÒ ESSERE PREVISTA NÉ DALL'ASSEMBLEA, NÉ DAL REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Descrizione

    La fattispecie oggetto di odierna disamina può così riassumersi. Un condòmino, proprietario di un locale commerciale, impugnava innanzi al Tribunale di Teramo due delibere assembleari atteso che l’assemblea aveva stabilito l'assegnazione individuale e nominativa dei posti auto compresi nell'area del condominio adibita a parcheggio, alla stregua del regolamento condominiale, in favore dei soli trentacinque condòmini proprietari delle unità abitative dell'edificio, escludendo, per l’effetto, dal godimento dell'area i condòmini proprietari dei locali commerciali. Sta di fatto che sia il tribunale di Teramo in primo grado, sia la Corte d’Appello di L’Aquila adita in secondo grado, ritenevano infondata la doglianza avanzata da parte attrice. Il condomino riteneva in fine di proporre ricorso in Cassazione, deducendo l'illegittimità delle deliberazioni assembleari impugnate, evidenziando, all’uopo, come l'attribuzione dell'uso esclusivo ai 35 condòmini assegnatari del posto auto avrebbe posto i presupposti dell'acquisto per usucapione della porzione.

Specifiche

    Data: 17 Maggio 2022
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