L'AVVOCATO, IN SEDE PENALE, NON HA DIRITTO ALL'AUTODIFESA, NON ESSENDOVI UNA NORMA CHE LO LEGITTIMA E CHE DISPONE IN TAL SENSO
Descrizione
La vicenda vede soccombere in primo grado e in appello l’avvocato – protagonista della vicenda de qua – volto ad ottenere la dichiarazione del suo diritto di difendersi da solo nel processo penale a suo carico. All’esito del rigetto delle proprie domande da parte della Corte d’appello cagliaritana, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione sulla scorta di tre diversi motivi. Con il primo, sostanzialmente, il legale ha rappresentato come fossero stati disattesi i principi di autodifesa enunciati dalla CEDU. Per l’effetto, la S.C. ha constatato l’infondatezza di tale motivo, rimarcando l’assunto per il quale all'imputato,, che sia anche avvocato non è consentito difendersi da solo, esercitando in tal modo l'autodifesa, perché non c'è una norma di legge che lo preveda; né, tantomeno, la mancanza di una simile previsione contrasta con quanto previsto dall’art.6, par. 3, lett. c), della CEDU, atteso che il diritto di autodifesa dalla stessa previsto non è assoluto, potendo ogni Stato statuire in autonomia in tal senso. La seconda doglianza ha riguardato, invece, l'omessa pronuncia dei Giudici di primo e secondo grado circa la questione di costituzionalità delle disposizioni codicistiche che precludono all'imputato la difesa personale. All’uopo, gli Ermellini hanno sancito il principio per cui l'omesso esame di una questione di legittimità non possa costituire oggetto d'istanza autonoma in relazione alla quale, mancando l'esame della stessa, si possa lamentare un vizio di omessa pronuncia.
Specifiche
Data:
22 Marzo 2022
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