L'IMPOSTA ADDIZIONALE DEL DIECI PER CENTO PREVISTA DALL'ART. 33 DEL D.L. N. 78 DEL 2000, CONV. IN L. N. 122 DEL 2010
Descrizione
Nella sentenza in esame, la Suprema Corte si è occupata della questione avente ad oggetto l’applicabilità dell’imposta addizionale del 10% nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario che svolgono attività "rivolta al pubblico" e di quelli di “holding industriale”. Nello specifico va detto come con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, stante la circostanza per la quale, con riferimento al provvedimento impugnato, “la Commissione Tributaria Regionale avrebbe escluso l'applicabilità dell'addizionale ritenendo la contribuente – L. Group - holding industriale, e ritenendo di comprendere nel "settore finanziario" i soli soggetti che, a norma del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106 (Testo Unico Bancario) svolgessero attività nei confronti del pubblico. Osserva in generale che anche le holding come quella in questione, attraverso le correlazioni con le società che coordinano, possono di fatto incidere sui comportamenti adottati nei mercati finanziari, rientrando quindi nella ratio della norma”. Nello specifico, la questione devoluta alla Corte ha riguardato il giudizio sulla correttezza del criterio discretivo individuato dalla Commissione Tributaria 2 Regionale della Lombardia nella distinzione dell'attività finanziaria svolta "nei confronti del pubblico" o "non nei confronti del pubblico", al fine di giungere ad una puntuale individuazione del comparto "settore finanziario", all'interno del quale operano, tra gli altri, anche i dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che sono i soggetti passivi dell'imposta addizionale del 10%, introdotta dal D.L. n. 78 del 2010.
Specifiche
Data:
31 Marzo 2021
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