L'INSTAURAZIONE DA PARTE DELL'EX CONIUGE DI UNA STABILE CONVIVENZA DI FATTO, GIUDIZIALMENTE ACCERTATA, INCIDE SUL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DI UN ASSEGNO DI DIVORZIO O ALLA SUA REVISIONE NONCHÉ SULLA QUANTIFICAZIONE DEL SUO AMMONTARE, IN VIRTÙ DEL PROGETTO DI VITA INTRAPRESO CON IL TERZO E DEI RECIPROCI DOVERI DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE CHE NE DERIVANO, MA NON DETERMINA, NECESSARIAMENTE, LA PERDITA AUTOMATICA ED INTEGRALE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO

Descrizione

    La questione al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha preso spunto da un procedimento divorzile nel corso del quale il Tribunale affidava i figli minori alla madre e stabiliva l’obbligo dell’ex marito di corrispondere un assegno divorzile pari a 850 euro mensili. L’uomo impugnava la decisione e, in sede di gravame, veniva escluso l’obbligo di corrispondere l’assegno mensile stante la stabile convivenza intrapresa dalla donna che aveva avuto una figlia dal nuovo compagno. La Corte d’Appello aveva negato alla donna il diritto all’assegno divorzile uniformandosi al principio espresso dalla più recente giurisprudenza, secondo cui l’instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge divorziato rescinde ogni rapporto con la fase matrimoniale precedente e fa venir meno il presupposto per la corresponsione dell’assegno. La ex moglie contestava tale ricostruzione e ricorreva in Cassazione. Con riferimento al diritto di mantenere l’assegno divorzile nel caso dell’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge beneficiario della prestazione, si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali. Per questa ragione, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali sono state chiamate a chiarire la questione se la convivenza di fatto, stabile e duratura, tra una persona divorziata e un terzo faccia perdere, in via automatica, il diritto all’assegno divorzile, prescindendo dalle finalità perseguite dalla prestazione ovvero se siano praticabili altre scelte interpretative fondate sul contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e basate sulla funzione compensativa dell’assegno.

Specifiche

    Data: 1 Dicembre 2021
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