L'OMESSA MENZIONE NELL'ATTO DI PRECETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ESECUTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO, COSÌ COME DALL'APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA, COMPORTANO LA NULLITÀ DEL PRECETTO STESSO

Descrizione

    La questione da cui prende avvio il contenzioso - che ha condotto alla pronuncia della Suprema Corte oggetto di disamina - è l’opposizione agli atti esecutivi proposta a fronte della notifica di un atto di precetto succedaneo a decreto ingiuntivo. In particolare, l’opponente ha dedotto la violazione dell'art. 645 c.p.c., comma 2, richiedendo la censura del provvedimento del Giudice di prime cure che aveva dichiarato valido l'atto di precetto che non menzionava il provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto stesso e che era sprovvisto di formula esecutiva. In primo grado il Tribunale, valutati gli atti, riteneva che il precetto opposto contenesse tutti gli elementi necessari per la sua validità e, pertanto, rigettava l’opposizione, di tal ché veniva proposto ricorso per Cassazione.

Specifiche

    Data: 29 Marzo 2022
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