LA NOTIFICA DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO NON DETERMINA LA COSIDDETTA “CONVERSIONE" DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE BREVE IN QUELLO ORDINARIO DECENNALE, AI SENSI DELL'ART. 2953 C.C.

Descrizione

    Con un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato il provvedimento reso dalla Corte d’Appello di Lecce, deducendo la violazione dell'art. 2946 c.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 4, e art. 20, comma 6, per avere la sentenza impugnata applicato il termine di prescrizione quinquennale piuttosto che quello ordinario decennale, con riferimento a crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore. Nello specifico, la Corte d'appello di Lecce aveva respinto gli appelli proposti avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato estinti i crediti vantati dall'INPS e dall'INAIL, oggetto di plurime cartelle esattoriali, per intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica delle cartelle stesse e prima della notifica dell'intimazione di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria, oggetto della controversia.

Specifiche

    Data: 12 Maggio 2021
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