LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA – DICEMBRE 2022 (A CURA DI) ALFONSO CERRATO

Descrizione

    Trib. Parma, Sez. Fall., 4 novembre 2022 (ord.) – G.D. Dott. Omissis Composizione negoziata per la crisi d’impresa – Autorizzazione alla cessione d’azienda – Salvaguardia dei rapporti con i partners commerciali – Mantenimento dei livelli occupazionali - Ammissibilità - Art. 10 D.L. n. 118/2021 - Art. 12 D.L. n. 118/2021 - Art. 22 C.C.I.I. (2022) - Massima: Nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, il giudice, al fine di decidere sulla richiesta di autorizzazione alla cessione dell'azienda ex art. 10 D.L. n. 118/2021, potrà entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore ma anche nel progetto di risanamento in cui la richiesta di autorizzazione si colloca. La cessione potrà dunque essere autorizzata: - quando, ad un primo esame, sembri rispondere all'interesse dei creditori valutato mediante il raffronto con il probabile ricavato in sede di liquidazione concorsuale; - il debitore abbia delineato le concrete modalità operative del progetto di risanamento ed indicato lo stato di avanzamento delle trattative, le modalità della ristrutturazione dell'esposizione debitoria e il grado di consenso dei creditori; - la cessione risulti coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative; - sia stato previsto od ipotizzato l’espletamento di una procedura competitiva, la pubblicità e le informazioni da dare a potenziali interessati e sia stata predisposta la salvaguardia dei rapporti con i principali partners commerciali ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

Specifiche

    Data: 6 Dicembre 2022
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