LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ È LIMITATA A QUEI SOGGETTI CHE, SULLA BASE DI UN ACCERTAMENTO DI FATTO NON CENSURABILE IN SEDE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ, SIANO RITENUTI EFFETTIVAMENTE INTERESSATI A SEGUIRE IL PERCORSO DI VITA DEL MINORE, AD INCONTRARLO E A CONSERVARE UNA RELAZIONE SIGNIFICATIVA
Descrizione
La questione oggetto della pronuncia in esame ha ad oggetto l’interpretazione dell'art. 12 della legge n. 184 del 1983, con cui il legislatore ha inteso limitare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore. In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la convocazione di tali soggetti risponde essenzialmente alla finalità di consentire l'acquisizione di elementi necessari per la valutazione del suo interesse e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine (Cass. 18689/2015). Ed ai medesimi parenti, in forza del combinato disposto della L. n. 184 del 1983, artt. 12 e 15, deve essere notificata la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità (Cass. 26879/2018). Nel caso in esame il Giudice di II grado aveva accertato che il padre appellante avesse soltanto indicato tra i parenti entro il quarto grado, lo zio paterno, senza neanche dedurre l'esistenza di un rapporto significativo o l'interesse ad instaurarlo. Peraltro, la collocazione protetta della minore non avrebbe impedito di attivarsi al riguardo come avevano fatto i prozii della minore.
Specifiche
Data:
9 Novembre 2021
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