LA STRUTTURA TARIFFARIA PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE PREVEDE UN SISTEMA FONDATO SOLTANTO SULLA TARIFFA DI RIFERIMENTO FISSATA PER CIASCUNA IMPRESA DISTRIBUTRICE E SU UN'OPZIONE TARIFFARIA, ANCH'ESSA STABILITA PER SINGOLA IMPRESA DISTRIBUTRICE, EVENTUALMENTE DIFFERENZIATA SU BASE REGIONALE

Descrizione

    La controversia oggetto di disamina prende spunto dall’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 602 del 2019 del Tar Lombardia, sede di Milano, che aveva rigettato l’originario gravame, proposto dalla medesima parte istante, al fine di ottenere l'annullamento della nota dell’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'AEEGSI, n. 0026024-02 del 2 agosto 2017) che ha archiviato la segnalazione con la quale la ricorrente ha indicato le gravi alterazioni del mercato del gas naturale che interesserebbero la Regione Sardegna chiedendo un intervento regolamentare dell’Autorità. La stessa appellante, ricostruendo in fatto e nei documenti la vicenda, nel riproporre le censure di prime cure e contestare le argomentazioni della sentenza impugnata, contestava l’error in iudicando, non avendo il giudice di prime cure rilevato violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 4, del decreto n. 164/2000, della direttiva 2014/94/ue, nonché dell’art. 1 della L. n. 481 del 1995, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, eccesso di potere, contraddittorietà estrinseca, travisamento dei fatti, illogicità manifesta.

Specifiche

    Data: 25 Ottobre 2021
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