LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NON DETERMINA IL VENIR MENO DEL SUO DIRITTO AL PAGAMENTO DEL COMPENSO PATTUITO
Descrizione
Nella controversia in esame è accaduto che il Condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ed il Giudice di Pace lo revocava, ritenendo che all'amministratore non spettasse il compenso in quanto risultava provata la violazione da parte dello stesso degli obblighi di cui agli artt. 1375 comma 1 c.c., 1710 comma 1 c.c., 1713 c.c. e 1718 comma 1 c.c.. Nello specifico, il Giudice di prime cure escludeva il diritto al compenso dell'amministratore poiché si era reso inadempiente per non aver restituito la documentazione di proprietà del Condominio e per non aver fornito il rendiconto chiaro ed intellegibile della sua gestione. Avverso la sentenza del Giudice di Pace, l'amministratore di Condominio proponeva appello innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'opponente al pagamento del compenso per l'attività di gestione prestata. Si costituiva in giudizio il Condominio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza.
Specifiche
Data:
21 Dicembre 2021
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