LEGITTIMITÀ DEL BLOCCO DEGLI SFRATTI PER EMERGENZA COVID, MA NON TOLLERABILITÀ DELLA PROROGA OLTRE FINE ANNO
Descrizione
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 dell’11.11.2021 sancisce la legittimità delle proroghe – dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2021 e, successivamente, dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2021 – della sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto per morosità e, dunque, dell’art. 13 del D.L. n. 183/2020 e dell’art. 40-quater del D.L. n. 41/2021; atteso che, inizialmente, per l’anno 2020, la sospensione era generalizzata alle varie tipologie di provvedimenti di rilascio, invece, nell’anno 2021, la situazione è stata significativamente diversificata, - in virtù di un progressivo bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte - restando circoscritta ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore. In maniera esplicativa, la Corte chiarisce come, solo in presenza di circostanze eccezionali – nella fattispecie, l’emergenza sanitaria in atto - e temporanee, si possa giustificare la prevalenza delle esigenze del conduttore rispetto a quelle del locatore/proprietario. In particolare, la significativa estensione temporale dello stato di emergenza, ripetutamente prorogato, ha indotto il legislatore a tenere in debito conto la commisurazione della situazione epidemiologica con i diritti del singolo, nel caso che ci occupa, del locatore. Ciò posto, la Corte rileva che, se da un lato l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 giustifica la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, dall’altro tale misura emergenziale, prevista fino al 31.12.2021 non potrà essere ulteriormente prorogata, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, c. 2, Cost.).
Specifiche
Data:
23 Novembre 2021
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