L’OMESSA COMUNICAZIONE ALLE PARTI, ALMENO 30 GG. LIBERI PRIMA, DELL’AVVISO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE COSTITUISCE CAUSA DI NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
Descrizione
L’omessa comunicazione alle parti, almeno 30 gg. liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nullità che si realizza sia nel caso di omesso invio dell’avviso, sia nel caso di invio effettuato senza il rispetto del termine stabilito dalla legge, realizzandosi, in entrambe le ipotesi, la violazione della prescrizione stabilita dall’art.31, d.lgs. n.546/1992. La predetta nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., nel caso in cui, nonostante l’omessa o irrituale comunicazione dell’avviso, la parte sia ugualmente presente all’udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti ex art. 32, d.lgs. n.546 citato, circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell’interessato, della avvenuta fissazione dell’udienza (pubblica o camerale) di discussione della causa.
Specifiche
Data:
21 Settembre 2021
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