MANCATA COMPARIZIONE IN MEDIAZIONE - NO IMPROCEDIBILITÀ SE LA PARTE ISTANTE PARTECIPA AL PRIMO INCONTRO

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 9608/2026), la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul tema della mediazione obbligatoria e, in particolare, sulle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione della parte chiamata al procedimento, chiarendo che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera soddisfatta quando la parte onerata dell’attivazione della mediazione partecipa personalmente o tramite rappresentante munito di poteri sostanziali al primo incontro davanti al mediatore. L’assenza della controparte non determina l’improcedibilità della domanda, ma produce esclusivamente le conseguenze sanzionatorie e probatorie previste dagli artt. 8, comma 4-bis, e 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

Specifiche

    Data: 24 Giugno 2026
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