MEDIAZIONE DELEGATA: CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ PER L’INSTAURIZIONE DELLA MEDIAZIONE E NATURA DEL TERMINE FISSATO CON IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

Descrizione

    Con la sentenza n. 40035 del 14.12.2021, la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla sussistenza della condizione di procedibilità nell’ipotesi della mediazione disposta dal giudice nel corso del giudizio (art. 5, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 28/2010). La tematica è di particolare rilievo considerato che, in merito alla natura del termine fissato dal giudice per l’avvio della mediazione, vi sono orientamenti contrastanti in giurisprudenza e in dottrina. Nel caso che ci occupa - giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo per dedotta infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta - il giudice di prime cure disponeva la mediazione delegata, assegnando alla parte onerata il termine di giorni 15 dal deposito dell’elaborato del CTU per l’avvio della stessa. L’opponente - dopo la scadenza del predetto termine, ma prima dell’udienza all’uopo fissata - esperiva la procedura di mediazione che, tuttavia, si concludeva con esito negativo. Atteso che la mediazione era stata avviata oltre il termine dal giudice fissato, il Tribunale dichiarava la domanda improcedibile e confermava la validità del decreto opposto. Tale decisione veniva, altresì, confermata dalla Corte d’Appello che, investita della questione, rigettava il gravame proposto dalla opponete.

Specifiche

    Data: 1 Febbraio 2022
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