MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE - REQUISITI DELLA RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE DELLA PARTE NEL PRIMO INCONTRO

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 21405/2026), la Suprema Corte torna ad affrontare uno dei temi più dibattuti in materia di mediazione civile: la corretta partecipazione delle parti alla mediazione delegata dal giudice e gli effetti della sua irregolare instaurazione sulla procedibilità della domanda. Anche quando la parte è una persona giuridica, il primo incontro di mediazione richiede la presenza del legale rappresentante oppure di un delegato munito di procura sostanziale che attribuisca effettivi poteri dispositivi dei diritti controversi. Una delega limitata a “presenziare” o ad “assistere” non soddisfa la condizione di procedibilità e legittima la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione.

Specifiche

    Data: 22 Luglio 2026
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