MEDICO CHE EFFETTUA PRESTAZIONI MEDICHE A PAGAMENTO IN REGIME PRIVATISTICO PRESSO L’OSPEDALE E/O AMBULATORI PRIVATI - INDENNITÀ DI ESCLUSIVA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI TRUFFA

Descrizione

    Nella sentenza in commento (n. 19129/2023), la Corte di Cassazione penale ha confermato la configurabilità del reato di truffa per il medico che effettua prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso l’Ospedale e/o ambulatori privati e percepisce l’indennità di esclusiva dalla struttura ospedaliera. Nel caso che ci occupa, il medico, condannato in appello per il reato di truffa aggravata, per aver effettuato prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso l’ospedale e in ambulatori privati, nonostante fosse legato alla A.S.L. locale da rapporto di esclusiva, percependone la relativa indennità, spiegava ricorso per cassazione.

Specifiche

    Data: 28 Giugno 2023
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