NEL CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE È VALIDA LA CLAUSOLA DI RINUNCIA ALL'ASTENSIONE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI - DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1949

Descrizione

    Nella sentenza oggetto di disamina, con ben 11 motivi di gravame, la società ricorrente ha impugnato la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Trento, la quale ha accolto la domanda di S.L., M.G., L.M.S., proposta nei confronti della società medesima, per l'annullamento delle sanzioni disciplinari conservative applicate alle lavoratrici per essersi astenute dal lavoro durante alcune festività nazionali infrasettimanali. Prima di entrare nel merito di quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento al caso oggetto di disamina, è necessario un opportuno riferimento alla cornice edittale secondo quanto prospettato dalla L. 27/05/1949, n. 260 - in parte novellata dalla L. n. 90 del 1954, ovvero la norma concernente le “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”. All’uopo, secondo l’anzidetta disciplina, si considerano giorni festivi determinate ricorrenze religiose e civili (artt. 1-3), durante le quali i lavoratori hanno diritto ad astenersi dal lavoro conservando la retribuzione piena e, in aggiunta a questa, una retribuzione maggiorata per il lavoro eventualmente prestato in tali ricorrenze (art. 5).

Specifiche

    Data: 12 Maggio 2021
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