NEL PROCESSO TRIBUTARIO, LA PARTE RESISTENTE LA QUALE, IN PRIMO GRADO, SI SIA LIMITATA AD UNA CONTESTAZIONE GENERICA DEL RICORSO PUÒ RENDERE SPECIFICA LA STESSA IN SEDE DI GRAVAME
Descrizione
Nella pronuncia oggetto di disamina la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sui limiti di ammissibilità di un gravame nel quale la ricorrente abbia meglio circostanziato gli elementi in diritto a fondamento della propria posizione difensiva. In particolare nella sentenza in commento gli Ermellini hanno nuovamente posto l’attenzione sull’esatta interpretazione dell’art. 57, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, con particolare riguardo al divieto di proporre nuove eccezioni in appello. Nel caso specifico è accaduto che, secondo il contribuente l’eccezione formulata da parte dell’Ufficio - secondo cui la nozione di possesso recepita dall'art. 17 T.u.i.r. si doveva intendere riferita all'effettiva titolarità dell'azienda ed il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la definitività dell'accertamento sulla durata ultraquinquennale (pari a 32 anni) del possesso dell'azienda da parte del contribuente (dovendosi sommare quello della de cuius a quello dell'erede, ai sensi dell'art. 1146 c.c.) - avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, l'eccezione dell'Ufficio, di tal che l'appello dell'Ufficio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Specifiche
Data:
22 Febbraio 2022
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