NON PUNIBILITÀ DEL PADRE CHE ABBIA VERSATO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO SOLO IN PARTE
Descrizione
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui è applicabile la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto nei riguardi del padre che abbia omesso di adempiere integralmente al versamento dell’assegno di mantenimento. Nel caso di specie, con sentenza n. 893/21, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, assolvendo il padre parzialmente inadempiente, sul presupposto per il quale fosse necessario operare una valutazione complessiva della fattispecie in esame. Nello specifico, il principio emerso dalla pronuncia degli Ermellini è stato parametrato tenendo in considerazione i seguenti rilevanti elementi: la limitata durata dell'arco temporale in cui si è manifestato l'inadempimento; la prova positiva dell'avvenuto assolvimento all'obbligazione quanto meno per la frazione riferita al versamento dell'assegno di mantenimento; la prestazione in forma diretta del sostegno economico in favore dei minori nei periodi in cui (metà luglio, metà agosto e cinque giorni nel dicembre del 2014) si erano trasferiti presso l'abitazione dell'imputato, e il soddisfacimento in quei periodi di tutte le esigenze di minori, la cui incidenza sulla ripartizione delle spese straordinaria è rimasta di fatto non verificata. Invero, a parere della Suprema Corte, i Giudici di appello si sono limitati a rappresentare il carattere abituale della condotta contestata in maniera apodittica e senza alcuna reale motivazione. Alla luce di tutte quante le suesposte motivazioni, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale. Difatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non rientrasse tra le attribuzioni della medesima la rivalutazione degli indicati profili di fatto, ma che essa fosse comunque necessaria ai fini dell'apprezzamento dei presupposti di operatività della speciale causa di non punibilità. E ciò alla stregua della sentenza emessa dalla Cass. Pen., Sez. VI, n. 39337 del 23/06/2015, la quale sancisce che “l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, tuttavia alla Suprema Corte è precluso l'apprezzamento dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità allorché si renda necessaria una valutazione complessiva di profili di fatto”. 2 Nella pronuncia in esame, gli Ermellini hanno osservato come il rimedio della revocazione – rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. – è invocabile nel caso in cui la c.d. “svista percettiva” origini un errore di fatto. Va da sé che, poiché, nel caso di specie, le critiche alla sentenza della Cassazione n. 6986 del 2018 formulate dalla ricorrente hanno riguardato l'errata interpretazione delle proprie ragioni - e non una “svista percettiva” delle stesse immediatamente percepibile da parte da parte del giudice di legittimità, che sola può dar luogo all'errore di fatto che giustifica il ricorso al rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 – lo stesso è stato dichiarato inammissibile.
Specifiche
Data:
26 Gennaio 2021
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