NON PUÒ AVERSI SUDDIVISIONE SIMMETRICA DEL TEMPO DA TRASCORRERE CON I PROPRI FIGLI, STANTE LA PRIMARIA NECESSITÀ DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEI MINORI

Descrizione

    Con riferimento al caso di specie, un padre, insoddisfatto della decisione resa dalla Corte d’Appello di Torino, ha proposto ricorso in Cassazione sollevando due motivi. Con il primo, il ricorrente ha denunciato la violazione per falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo, rispettivamente, come vi dovrebbe essere pari scansione temporale dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, sollecitando la collocazione ripartita a settimane alterne e, da ultimo, denunciando l’attuazione di condotte ostruzionistiche ad opera della moglie. Con il secondo motivo di gravame, concernente la conferma dell'assegno di mantenimento previsto per i figli, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c., comma 4, e l'omesso esame di fatti decisivi, specificando come il proprio reddito si sia progressivamente ridotto nel corso degli anni e, dunque, dolendosi della circostanza in base alla quale l'esborso economico a proprio carico fosse stato contenuto unicamente con l'eliminazione dell'assegno di separazione dovuto alla moglie. Ciò posto, si deve rappresentare come gli Ermellini abbiano respinto il ricorso introitato dal padre, e ciò per le ragioni che si vanno di seguito ad esplicitare.

Specifiche

    Data: 6 Luglio 2021
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