OGNI ATTO ADOTTATO DALL’ENTE IMPOSITORE CHE PORTI A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE UNA SPECIFICA PRETESA TRIBUTARIA È IMPUGNABILE DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO
Descrizione
Ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ex art.36-bis, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 (cd. avviso bonario).
Specifiche
Data:
20 Ottobre 2021
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