PROCURA RILASCIATA EX ART. 83 C.P.C. – ESTENSIONE DELLA DATA DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE ALLA PROCURA IVI INCORPORATA E IRRILEVANZA DELLA MANCATA RIPRODUZIONE O SEGNALAZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA

Descrizione

    Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, con la sentenza n. 35466 del 19.11.2021, hanno sancito che: “L’incorporazione della procura rilasciata ex art. 83, c. 3, c.p.c. nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene. Conseguentemente, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale”. Nella fattispecie, la Seconda Sezione Civile, in relazione alla eccepita questione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancanza della trascrizione della procura speciale nella copia notificata ai controricorrenti, disponeva la trasmissione degli atti per la pronuncia della Corte a sezioni unite. La Suprema Corte, - partendo dal presupposto che la normativa in materia di ammissibilità del ricorso (artt. 365, 366 e 369 c.p.c.) si limita a regolare il contenuto dell’atto originale, nulla disponendo in ordine al contenuto della copia notificata del ricorso, considerando le precedenti pronunce della medesima Corte e sulla base del principio di incorporazione del mandato nell’atto stricto sensu processuale, logicamente posteriore alla pronuncia impugnata e anteriore alla propria notifica, i cui effetti si estendono, altresì, al profilo temporale della procura stessa, facendo sì che la data di emissione dell’atto processuale investa e quindi cronologicamente identifichi la data del mandato ivi contenuto in calce e/o a margine -, ha rigettato la suddetta eccezione di inammissibilità.

Specifiche

    Data: 18 Gennaio 2022
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