QUALORA IL COMUNE NON SVOLGA CORRETTAMENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NELL'AREA DEL CONTRIBUENTE, IL CONTRIBUENTE MEDESIMO HA DIRITTO ALL’ABBATTIMENTO DEL 40% DELLA TARI
Descrizione
La controversia trae origine dall’impugnazione dell'avviso di pagamento da parte della Società OMISSIS, con cui il Comune di Nola aveva richiesto alla società contribuente il versamento della TARI, con riferimento all’anno di imposta 2015. Nello specifico è accaduto che alla conclusione del secondo grado di giudizio, la Società contribuente, protagonista della fattispecie esaminata, ha impugnato la sentenza n. 6478/17 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – la quale, a propria volta, accoglieva l'appello proposto dal Comune di Nola – ed ha incardinato il giudizio innanzi alla Corte di Legittimità adducendo due motivi di ricorso. Con il primo, la contribuente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione di diverse norme e delibere, contestando la circostanza per la quale la Commissione Tributaria Regionale per la Campania abbia ritenuto non applicabili le riduzioni previste dalla normativa per la Tari, e ciò nonostante la circostanza per la quale la società a cui il Comune aveva affidato il sevizio di raccolta rifiuti non avesse mai svolto effettivamente attività di raccolta nell'area Interportuale considerata. Con il secondo motivo di gravame, la Società ricorrente ha evidenziato che le modalità di espletamento del servizio di raccolta, erano rimaste immutate rispetto alle annualità precedenti - 2006/2009 – in occasione delle quali era stato generato un analogo contenzioso, definito con un accordo transattivo che prevedeva il pagamento della tariffa TARSU ridotta al 15% rispetto a quella ordinaria.
Specifiche
Data:
28 Aprile 2021
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