RESPONSABILITÀ SANITARIA - CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA - ACCERTAMENTO NEGATIVO - INTERESSE AD AGIRE E SPESE DI ATP.
Descrizione
Nell’ordinanza in commento (n. 13385/2025), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., responsabilità sanitaria e interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva è legittimata ad agire con un’azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell’ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell’ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l’azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell’attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale.
Specifiche
Data:
28 Gennaio 2026
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