RINNOVAZIONE DELL’ESAME DEI TESTIMONI NEL GIUDIZIO D’APPELLO - NON NECESSARIA L’ISTANZA DI PARTE
Descrizione
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ricorre avverso la sentenza del giudice di secondo grado che, in riforma della decisione del giudice di prime cure, aveva rigettato tutte le richieste risarcitorie del medesimo per l’impossibilità di valutare le dichiarazioni rese dai testi in primo grado a causa di inidonea verbalizzazione delle stesse. Più nel dettaglio, il ricorrente lamenta che il Tribunale adito, pur ritenendo inadeguata la verbalizzazione della prova testimoniale espletata durante il giudizio di primo grado, non abbia proceduto d’ufficio alla rinnovazione dell’istruttoria, rigettando de plano la domanda attorea. La Suprema Corte, in conformità a quanto addotto nella sentenza n. 18468 del 21 settembre 2015: “il giudice d’appello può disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni senza necessità d’istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d’ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l’attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del “devolutum” e dell’“appellatum””, ritiene condivisibile quanto eccepito dal ricorrente.
Specifiche
Data:
27 Settembre 2022
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