SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - COMPENSO DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI - PREVISIONE DA PARTE DEGLI EREDI NELL’IPOTESI IN CUI NON VI È DISPOSIZIONE DEL TESTATORE
Descrizione
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte si pronuncia in merito al compenso degli esecutori testamentari affermado il seguente principio di diritto: “La retribuzione a favore dell’esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l’art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria ad hoc, che il compenso per l’opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l’esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell’eredità secondo quanto dispone l’art. 711 cit., l’impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l’attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l’abbiano stretto, nei cui confronti l’esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli”. Nel caso che ci occupa i due ricorrenti - esecutori testamentari - proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che, confermando quando deciso nel primo grado di giudizio, rigettava la richiesta dei predetti esecutori testamentari di pagamento del compenso pattuito con gli eredi del de cuius (rispettivamente figli e nipoti della testatrice), sulla base della considerazione che l’impegno assunto dagli eredi de quo fosse nullo per gratuità dell’istituto in esame ai sensi dell’art. 711 c.c.
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Data:
15 Novembre 2022
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