PRECETTO E INTERESSI - NON NECESSARIA L’INDICAZIONE ANALITICA DEI CALCOLI INTERMEDI - VIZIO SOLO FORMALE
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 23933/2026), la Suprema Corte chiarisce due importanti profili in materia di esecuzione forzata. Da un lato precisa che la contestazione relativa alla mancata o generica specificazione, nell’atto di precetto, dei criteri di calcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo esecutivo giudiziale integra un’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e non un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., attenendo alla regolarità formale dell’atto e non all’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Poiché il precetto è integrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo, l’intimazione è valida quando il debitore sia posto in condizione di individuare l’esatta entità del debito attraverso un semplice calcolo aritmetico fondato sui criteri di legge o del titolo, senza necessità dell’analitica esposizione dei passaggi logico-matematici seguiti. Da altro lato, chiarisce che il vizio della notificazione di un decreto ingiuntivo effettuata presso un indirizzo PEC dell’ente destinatario, sebbene ritenuto non idoneo ai fini notificatori, integra una nullità e non un’inesistenza della notificazione, quando siano comunque presenti gli elementi essenziali dell’attività notificatoria.
Data:
23 Settembre 2026