DIFFERIMENTO DELLA PENA PER GRAVE INFERMITÀ - ART. 41-BIS ORD. PEN. - LIMITI DELLA TUTELA SANITARIA IN PRESENZA DI ELEVATA PERICOLOSITÀ SOCIALE.
Specifiche
Descrizione:
Nella sentenza in commento (n. 2668/2026), la Suprema Corte penale torna ad affrontare il delicato rapporto tra diritto alla salute del detenuto e esigenze di sicurezza pubblica, con particolare riferimento al differimento della pena per grave infermità ex artt. 146 e 147 c.p. e alla detenzione domiciliare umanitaria. La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto dell’istanza avanzata da un condannato all’ergastolo sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., affermando che la compatibilità tra stato di salute e detenzione deve essere valutata in concreto e che l’elevata pericolosità sociale può legittimamente prevalere quando il detenuto riceve adeguata assistenza sanitaria in istituto.
Data:
1 Aprile 2026