GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE - SENTENZA RESA SECONDO EQUITÀ - ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - INAPPELLABILITÀ
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 25698/2026), la Suprema Corte affronta la tematica dei limiti dell’appellabilità delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità nelle controversie di valore non superiore a € 1.100,00; sebbene la violazione dell’art. 91 c.p.c. costituisca, in linea generale, una violazione di una norma processuale deducibile ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c., la mera erronea quantificazione delle spese nelle cause di valore rientrante nella competenza equitativa del Giudice di Pace non costituisce una violazione delle norme sul procedimento idonea a rendere appellabile la sentenza. Anche la determinazione delle spese, infatti, partecipa del principio di equità che governa la decisione.
Data:
7 Ottobre 2026