PATROCINIO INFEDELE - DELITTO EX ART. 38 C.P. - NOCUMENTO ALL’ASSISTITO PUÒ CONSISTERE ANCHE NELLA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI IMPUGNARE LA CONDANNA
Specifiche
Descrizione:
Nella sentenza in commento (n. 32866/2026), la Suprema Corte chiarisce che il delitto di patrocinio infedele, previsto dall’art. 380 c.p., richiede non soltanto la violazione consapevole dei doveri professionali da parte del difensore, ma anche la produzione di un nocumento agli interessi dell’assistito causalmente riconducibile alla condotta infedele. Tale pregiudizio non deve necessariamente tradursi in un danno patrimoniale e può consistere anche nella perdita di una concreta possibilità di conseguire un risultato favorevole; ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la violazione dei doveri professionali costituisca l’unica causa del pregiudizio, essendo sufficiente che sussista un rapporto causale tra la condotta infedele e il nocumento arrecato all’assistito. Nella fattispecie, la Corte conferma la rilevanza penale della condotta del professionista che ometta di partecipare alle udienze, non informi tempestivamente i clienti della condanna intervenuta e li privi così della possibilità di valutare un’eventuale impugnazione.
Data:
28 Ottobre 2026