SISMA 1990 - RIMBORSO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE - AGEVOLAZIONE SI ESTENDE ANCHE AI TRIBUTI INDIRETTI, ESCLUSA L’IVA
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 15068/2026), la Suprema Corte ha chiarito che il beneficio fiscale previsto per i contribuenti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, consistente nella riduzione al 10% dei tributi dovuti per il triennio 1990-1992 e nel conseguente diritto al rimborso del 90% delle somme versate in eccedenza, si applica anche alle imposte indirette. Nell’ambito oggettivo dell’agevolazione, rientrano l’imposta di successione, l’INVIM e le imposte ipotecarie e catastali connesse, purché il presupposto impositivo ricada nel triennio di riferimento e siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla legge; resta esclusa l’IVA, in ragione del contrasto con i principi dell’ordinamento unionale.
Data:
21 Ottobre 2026