L’“ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA” È LA CONDOTTA VIETATA DALL’ART. 37 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE E PUÒ CONCRETIZZARSI NELLA CONDOTTA DELL’AVVOCATO CHE SI RENDA DISPONIBILE A SOTTOSCRIVERE UNA NOMINA PER AUTENTICA, SENZA AVERE ALCUNA EFFETTIVA CERTEZZA DELL’AUTOGRAFIA DEL SOTTOSCRITTORE, BENSÌ UNICAMENTE FACENDO FEDE AL MODULO DI NOMINA PER DEPOSITARE UNA DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, COME SOTTOSCRITTO ED INVIATO ALLO STESSO
Specifiche
Descrizione:
La vicenda oggetto di odierna disamina trae principio dall’esposto presentato innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, a seguito del quale era stato instaurato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato G.M. per le seguenti violazioni del codice deontologico: violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9), violazione di accaparramento di clientela (art. 37), utilizzo di mandati professionali senza verifica dell'identità del mandante (art. 23). All'esito della fase istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, aveva configurato una responsabilità dell’avvocato per la violazione dell'art. 37, irrogando, all’uopo, la sanzione dell'avvertimento. Successivamente, l'avvocato impugnava la suddetta pronuncia ma, con sentenza del 5 maggio 2021 il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso. Invero, il CNF stigmatizzava la circostanza per la quale dal sito web del "Comitato 26 Gennaio", costituitosi nel Comune di V., era scaricabile il modulo di nomina a difensore per la denuncia all'autorità giudiziaria da sottoscrivere ed inviare all'avv. G., il quale, con la consapevolezza di tale modalità di assunzione dell'incarico, si era reso evidentemente disponibile a sottoscrivere la nomina per autentica senza avere alcuna evidenza della autografia del sottoscrittore.
Data:
17 Maggio 2022