GIUDIZIO CIVILE – TARDIVA COSTITUZIONE DELL’ATTORE E TEMPESTIVA COSTITUZIONE DI ALMENO UNO DEI CONVENUTI – CONSEGUENZE – NO CANCELLAZIONE DELLE CAUSA DAL RUOLO
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 30270/2023), la Suprema Corte ha disposto che - in ipotesi di causa con più convenuti - in caso di tardiva costituzione dell’attore in giudizio, la tempestiva costituzione di almeno uno dei convenuti esclude, ai sensi dell’art. 171, comma 2, c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.
Data:
12 Dicembre 2023