INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE
Specifiche
Descrizione:
Con l’ordinanza n. 453/2022 la Corte si è pronunciata - ancora una volta - in materia di prescrizione, con riferimento alla contribuzione figurativa. Nel caso che ci occupa, l’INPS proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva dichiarato non dovuti dalla parte appellata i contributi figurativi relativi al collocamento in mobilità lunga di alcuni lavoratori. Si ricorda a noi stessi come i contributi figurativi siano indennità che vengono accreditate senza onere a carico del lavoratore, riferite a periodi tassativamente indicati dalla legge, durante i quali, pur essendosi verificata una riduzione e/o interruzione dell’attività lavorativa (come nel caso di mobilità), la copertura contributiva continua comunque ad essere garantita. Ebbene, - uniformandosi all’orientamento ormai consolidato e non avendo il ricorrente addotto alcuna questione tale da indurre il Collegio a rivedere tale orientamento - la Corte conferma quanto sancito precedentemente dapprima con la pronuncia n. 28605/2018 e successivamente con la pronuncia n. 399/2020, ovvero che: “il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al temine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 3, comma 9, lett. b), della l. n. 335 del 1995”.
Data:
8 Marzo 2022