LA TUTELA DEL CONSUMATORE Vendita dei beni di consumo e pratiche commerciali scorrette
La legislazione europea ha iniziato ad occuparsi della tutela dei consuma- tori solo intorno agli anni ottanta dello scorso secolo, allorché ha iniziato ad emanare direttive e regolamenti. Eppure la categoria dei consumatori come soggetti deboli a fronte di im- prenditori dediti alla cura di interessi talora contrastanti con quelli degli stessi consumatori, si può dire che è sempre esistita. In base al nostro Codice Civile, le parti sono tenute a tenere un comporta- mento conforme alla buona fede, in ogni fase contrattuale e non di meno, in quella dell’adempimento, derivandone che il compratore che ha acquistato un bene ha diritto ad agire per la garanzia, purché i vizi dello stesso bene abbiano una certa consistenza. Il quadro normativo nazionale, relativo alla citata materia, si è molto am- pliato grazie agli interventi legislativi mediante i quali le Direttive europee, emanate in materia, sono state recepite. Tutta la normativa de qua trattasi, di genesi comunitaria, concepisce il con- sumatore come la persona fisica che agisce per scopi personali e non impren- ditoriali; peraltro, la tutela dei consumatori rappresenta uno dei pilastri del trattato di Maastricht ed è stata proprio la creazione di un mercato unico a far nascere l’esigenza di garantire un diritto dei consumatori, quanto più uniforme possibile, tra gli Stati membri dell’Unione Europea, in modo da mantenere e favorire ulteriormente il processo di integrazione economica tra gli stati stessi nell’ambito di un mercato unico. Ulteriore aspetto strettamente legato alla circolazione dei beni, in quan-to ne incentiva la vendita, è la pubblicità. Anche questa, tuttavia, deve, in ossequio al principio cardine della buona fede, essere effettuata evitando di ingenerare nei consumatori falsi convincimenti circa le qualità possedute da un bene, oppure confusione tra i beni stessi, soprattutto con riguardo alla loro effettiva provenienza ed alle ditte che li producono. L’art. 11 della direttiva 2005/29/CE ha prescritto agli stati membri l’assicu- razione di mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali che risultino lesive degli interessi dei consumatori; il D.lgs. 146/2007, modificando gli artt. 18 e seguenti del Codice del Consumo ha sancito quello che, da più parti, è stato definito un vero e proprio “diritto fondamentale” che include diversi aspetti trasversali e omnicomprensivi, andando anche oltre il concetto di pubblicità o comunicazione commerciale. La stessa nozione di «pratica commerciale» include ormai quella di «cor- retta pubblicità» e l’autorità italiana che controlla la correttezza dei messaggi 6 pubblicitari e delle pratiche commerciali e che ha competenza amministrativa a conoscere delle pratiche commerciali sleali poste in essere, è l’Autorità Ga- rante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), alla quale si possono rivolge- re i cittadini direttamente oppure tramite le associazioni dei consumatori. Ad essa è attribuito il potere di inibire la pratica commerciale scorretta conceden- do, ove ne ricorrano i presupposti, sospensive. Il quadro è completato dalla giurisprudenza che ha interpretato, chiarito e coordinato l’ampia normativa in materia.