NON SANZIONABILE IL WHISTLEBLOWER CHE DENUNCIA LO SVOLGIMENTO DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O UN'AZIENDA PRIVATA

NON SANZIONABILE IL WHISTLEBLOWER CHE DENUNCIA LO SVOLGIMENTO DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O UN'AZIENDA PRIVATA

Specifiche

    Descrizione: Con l’ordinanza del 11/03/2021, n. 1547 il TAR Lazio ha nuovamente ribadito la non sanzionabilità del whistleblower che denuncia lo svolgimento di condotte illecite da parte di un'amministrazione pubblica o un'azienda privata. Al fine di meglio comprendere i termini della vicenda de qua, occorre inquadrare la cornice legislativa che disciplina l’istituto del whistleblowing. Il whistleblower altro non è che il lavoratore denunciante lo svolgimento di condotte illecite da parte di un'amministrazione pubblica o un'azienda privata – invero, la traduzione del termine whistleblowing o whistleblower è segnalazione o segnalatore di illeciti; in particolare, nel settore pubblico, il whistleblower è il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Anac (Autorità nazionale Anticorruzione), o che denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Il concetto di whistleblowing è stato inserito nello scenario giuridico italiano con la Legge n. 90/2012; pertanto, attualmente, il nostro ordinamento riconosce una specifica tutela al whistleblower tramite l’inserimento, all’interno del D. Lgs. n. 165/2001, dell'articolo 54-bis,preposto alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti Fatta tale doverosa premessa, è possibile procedere alla disamina di quanto accaduto con riferimento al caso di specie. Un segretario comunale ha introitato ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, contro l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per chiedere l'annullamento - previa sospensione dell'efficacia - della delibera adottata dal Consiglio dell'Autorità e comunicata al ricorrente via pec. Nello specifico, con tale delibera, l'ANAC ha sanzionato il segretario comunale con una multa di 5000 €, stante la circostanza per cui il medesimo avesse punito,con inopportuno 2 provvedimento disciplinare,l'autore di una segnalazione per fatti di reato o gravi irregolarità di cui era venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.
    Data: 31 Marzo 2021

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