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POZZI GEOTERMICI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RENDITA CATASTALE - APPLICABILITÀ DELL’ART. 1, COMMA 2, L. N. 208/2015
Nella sentenza in commento (n. 7322/2023), la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: «in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo»
Data:4 Aprile 2023
GIUDIZIO CIVILE E CTU - OMESSA COMUNICAZIONE DELL’INZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI E DEL DEPOSITO DELLA BOZZA DELLA PERIZIA - NULLITÀ DELLA CONSULENZA
Nell’ordinanza in commento (n. 3630/2023), la Suprema Corte ha stabilito che la mancata comunicazione da parte del consulente tecnico d’ufficio dell’inizio delle operazioni peritali e del deposito della bozza della perizia alle parti è causa di nullità dell’elaborato peritale. Nel caso che ci occupa, il Tribunale, in accoglimento del ricorso spiegato dalla ricorrente, aveva dichiarato il diritto della stessa a fruire dell’assegno di invalidità, basando la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Avverso tale sentenza l’Inps adiva la Suprema Corte di Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la circostanza che il Tribunale non avesse preso in considerazione la formulata eccezione di nullità della perizia per non aver il CTU inviato la comunicazione di inizio delle operazioni peritali né inviato la bozza della perizia.
Data:8 Marzo 2023
MATERIA CONDOMINIALE - VIOLAZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPUTABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ - NO SOLIDARIETÀ DELL’AMMINISTRATORE PRO TEMPORE
Nella sentenza in commento (n. 4561/2023), la Suprema Corte rileva che nessuna norma o principio in materia affermi l’esistenza di responsabilità solidale dell’amministratore pro tempore di un Condominio per le violazioni poste in essere dai singoli condomini, potendo essere chiamato a rispondere solo per atti propri - omissivi e/o commissivi -. L’odierno giudizio trae scaturigine da una determinazione ingiuntiva emessa dall’ente comunale a seguito di una presunta violazione del regolamento sui rifiuti urbani, per la presenza, all’interno dei cassonetti, di rifiuti irregolarmente conferiti, avverso un Condominio e l’amministratore pro tempore, per responsabilità solidale.
Data:21 Febbraio 2023
OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL C.T.U. EX ART. 170 D.P.R. N. 115/2002 - TERMINE DI PROPOSIZIONE - DEPOSITO TELEMATICO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE, IN LUOGO DI QUELLO DEL CONTENZIOSO CIVILE
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte dispone che in tema di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), il deposito telematico del ricorso si perfeziona - anche ai fini del computo del termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione del provvedimento -, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, a nulla rilevando che il ricorso sia stato iscritto nel registro di volontaria giurisdizione, anziché nel registro del contenzioso civile. Nel caso che ci occupa, il ricorrente proponeva ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di inammissibilità dell’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. poiché ritenuta tardiva, adducendo la violazione dell’art. 170 cit. La parte rilevava di aver effettivamente depositato il ricorso in via telematica nel termine previsto dei 30 giorni dalla comunicazione/notificazione del provvedimento - come risultante dagli atti - con iscrizione a ruolo presso la volontaria giurisdizione e che, successivamente, tale causa veniva rimessa agli affari civili contenziosi del Tribunale e riscritta nel relativo ruolo, oltre il termine previsto.
Data:7 Febbraio 2023
DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - DISTANZA MINIMA TRA PARETI FINESTRATE - FINESTRA DI UNA PARETE CHE NON FRONTEGGIA L’ALTRA PARETE - ADESIONE DELLE PARETI SU TUTTO IL FRONTE E SU TUTTA L’ALTEZZA SENZA INTERSTIZI E/O INTERCAPEDINI - ESCLUSIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 9 D.M. N. 1444/1968
Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte si pronuncia in materia di distanze tra edifici, sancendo il seguente principio di diritto: «L’obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall’art. 9 d.m. n. 1444/1968, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima di altezza minore dell’altra), tranne che le due pareti aderiscano in basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui». Nel caso che ci occupa, una società aveva costruito un edificio di 17 metri di altezza, con un lato in aderenza allo stabile confinante - per metri 8,70 - e con restante porzione che non fronteggiava alcun edificio; stabile di proprietà di altra società. Quest’ultima adiva in giudizio l’acquirente dell’appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio di nuova costruzione per violazione della distanza prevista ex lege tra la proiezione in altezza dello stabile di sua proprietà e la nuova parete finestrata dell’unità immobiliare del convenuto.
Data:6 Dicembre 2022
AREA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A COPERTURA DI UN TRATTO DI UN TORRENTE - PERMESSO DI COSTRUZIONE - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
Nel caso che ci occupa, le due società ricorrenti, quali proprietarie-gestrici di un supermercato il cui edificio sorgeva in un Condominio adiacente a un torrente, in area soggetta a vincolo paesaggistico, ricorrevano per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche (TSAP) che confermava la legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco del Comune a mezzo della quale si ingiungeva l’immediata e completa rimozione di tutto quanto avesse potuto ostruire o impedire il naturale deflusso delle acque del summenzionato torrente apposto dalle ricorrenti. La vicenda è particolarmente complessa. Le due parti ricorrenti avevano ricevuto dal Comune l’autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio a copertura di un tratto del torrente. Il permesso a costruire veniva impugnato dal proprietario di una unità immobiliare facente parte del suddetto Condominio innanzi al TSAP, che accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione le due parti soccombenti adivano la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, annullavano la precitata sentenza del TSAP.
Data:18 Ottobre 2022
INFORTUNIO SUL LAVORO - APPALTO - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
Nel caso che ci occupa, i due ricorrenti - rispettivamente datore di lavoro e committente -, avevano presentato ricorso avverso la decisione della Corte d’appello che, in linea con quanto deciso nel giudizio di prime cure, aveva confermato l’addebito nei confronti degli imputati del reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore “in nero”, aggravato dalla violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro adduceva che i lavori in sicurezza competessero al committente, di contro il committente sosteneva l’imprevedibilità della condotta dell’impresa appaltatrice e del lavoratore quale esimente di responsabilità, oltre altre motivazioni; censure - come rilevato dalla Corte - attinenti il merito e, dunque, non proponibili in sede di legittimità.
Data:20 Settembre 2022
È COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO ACCERTARE SE LA TORRE EOLICA, BENCHÉ STABILMENTE INFISSA AL SUOLO, ASSOLVA, OLTRE ALLA FUNZIONE PASSIVA DI SOSTEGNO\SUPPORTO STATICO AL PARI DI UN TRALICCIO DI UNA LINEA ELETTRICA, ANCHE QUELLA DI COMPONENTE ATTIVA ED ESSENZIALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
La questione prende avvio dal ricorso presentato da una società elettrica che in primo grado aveva impugnato gli avvisi con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale proposta dalla società con procedura Docfa, conseguente alla L. n. 208 del 2015, relativa ad un parco eolico molisano. Il ricorso era stato accolto in primo grado. Avverso detta pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, impugnazione che veniva rigettata dalla Commissione Regionale del Molise, di tal chè la medesima Agenzia si determinava a proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza resa dal Giudice di secondo grado, ricorrendo al medesimo motivo di ricorso eccepito e respinto in appello. Nello specifico, l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che, a dire della medesima Agenzia, ai sensi della circolare 1° febbraio 2016, n. 2/E, nella stima del cespite non può non considerarsi la torre o palo eolico, inteso quale elemento saldamente ancorato al suolo e che costituisce materialmente una struttura o costruzione che serve da sostegno agli aereogeneratori.
Data:12 Luglio 2022
L'ATTO CON CUI UNA SOCIETÀ DI LEASING ACQUISTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CORSO DI COSTRUZIONE CONCEDENDOLO POI IN LOCAZIONE E RICEVENDO I CANONI DI LOCAZIONE QUALE CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE, PRESUPPONE CHE L'IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE SIA VERSATA IN MISURA PROPORZIONALE E NON FISSA
Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza di seguito riportata trae origine dalla vicenda che si va in questa sede a rappresentare. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto dalla società R. s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e concernente l'opposizione avverso tre distinti avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell'imposta ipotecaria e di quella catastale in misura proporzionale, stante il presupposto per il quale - a proprio dire - gli atti di trasferimento degli impianti fotovoltaici " in costruzione" alla società di leasing fossero soggetti all'imposta proporzionale, trattandosi di vendite di diritto di proprietà superficiaria attinenti a beni strumentali concessi in locazione finanziaria. La CTR lombarda confermava la pronuncia resa dai Giudici milanesi, reputando corretta l'applicazione della tassazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, affermando che gli impianti fotovoltaici, per loro natura, sono contemplabili quali beni strumentali nonostante, al momento della compravendita, risultino ancora in costruzione.
Data:28 Giugno 2022
L'ATTO CON CUI UNA SOCIETÀ DI LEASING ACQUISTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CORSO DI COSTRUZIONE CONCEDENDOLO POI IN LOCAZIONE E RICEVENDO I CANONI DI LOCAZIONE QUALE CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE, PRESUPPONE CHE L'IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE SIA VERSATA IN MISURA PROPORZIONALE E NON FISSA
Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza di seguito riportata trae origine dalla vicenda che si va in questa sede a rappresentare. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto dalla società R. s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e concernente l'opposizione avverso tre distinti avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell'imposta ipotecaria e di quella catastale in misura proporzionale, stante il presupposto per il quale - a proprio dire - gli atti di trasferimento degli impianti fotovoltaici " in costruzione" alla società di leasing fossero soggetti all'imposta proporzionale, trattandosi di vendite di diritto di proprietà superficiaria attinenti a beni strumentali concessi in locazione finanziaria. La CTR lombarda confermava la pronuncia resa dai Giudici milanesi, reputando corretta l'applicazione della tassazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, affermando che gli impianti fotovoltaici, per loro natura, sono contemplabili quali beni strumentali nonostante, al momento della compravendita, risultino ancora in costruzione.
Data:14 giugno 2022
GLI IMPIANTI IDROELETTRICI NECESSITANO, PER LA LORO SUSSISTENZA, TANTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO, QUANTO DI UNA SPECIFICA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE A FINI IDROELETTRICI
La questione oggetto di esame prende spunto dall’impugnazione di una sentenza del T.A.R. Lazio, la quale respingeva il ricorso dell'appellante, ritenendo legittimo il diniego da parte del Gestore della concessione della qualifica di "impianto alimentato da fonti rinnovabili" (Qualifica IAFR) chiesta dalla Società ai fini dell'accesso agli incentivi e concernente l'impianto idroelettrico sito nel Comune di Cesinali. In particolare, parte appellante fondava l’impugnazione della richiamata sentenza su due articolati motivi di ricorso. Con il primo, la stessa evidenziava la circostanza alla stregua della quale il D.M. 18 dicembre 2008 non avrebbe richiesto, ai fini dell’ottenimento della Qualifica IAFR, una concessione di derivazione a uso idroelettrico, atteso che la suddetta disposizione legislativa avrebbe contemplato una mera "concessione di derivazione", non specificandone la tipologia.
Data:7 Giugno 2022
IN TEMA DI SICUREZZA ANTINCENDIO, RISPONDE DEL REATO DI CUI AGLI ARTT. 16 E 20, COMMA 1, D.LGS. 8 MARZO 2006 N. 139, IL SINDACO CHE OMETTE DI RICHIEDERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER UNA SCUOLA COMUNALE, IN ASSENZA DI FORMALE ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AD ALTRO SOGGETTO
La vicenda processuale oggetto di odierna disamina può così sintetizzarsi. Con sentenza del 6 giugno 2019, il Tribunale di Taranto condannava D.P.E. alla pena di € 800 di ammenda, per aver omesso, in qualità di Sindaco pro tempore, di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola media statale comunale, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16, e art. 20, comma 1. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato presentava ricorso per cassazione, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo, il Sindaco p.t. evidenziava come fosse del tutto erroneo configurare una responsabilità a suo carico, in luogo di quella del Dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, attesa la circostanza per la quale, dopo aver avuto contezza della verifica ispettiva dei Vigili del Fuoco, il ricorrente avesse impartito congrue disposizioni al Segretario comunale e al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, alle quali era seguita sinanche delibera della Giunta comunale.
Data:31 Maggio 2022
L'ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA E DEFINITIVA DEI POSTI AUTO IN CONDOMINIO NON PUÒ ESSERE PREVISTA NÉ DALL'ASSEMBLEA, NÉ DAL REGOLAMENTO CONDOMINIALE
La fattispecie oggetto di odierna disamina può così riassumersi. Un condòmino, proprietario di un locale commerciale, impugnava innanzi al Tribunale di Teramo due delibere assembleari atteso che l’assemblea aveva stabilito l'assegnazione individuale e nominativa dei posti auto compresi nell'area del condominio adibita a parcheggio, alla stregua del regolamento condominiale, in favore dei soli trentacinque condòmini proprietari delle unità abitative dell'edificio, escludendo, per l’effetto, dal godimento dell'area i condòmini proprietari dei locali commerciali. Sta di fatto che sia il tribunale di Teramo in primo grado, sia la Corte d’Appello di L’Aquila adita in secondo grado, ritenevano infondata la doglianza avanzata da parte attrice. Il condomino riteneva in fine di proporre ricorso in Cassazione, deducendo l'illegittimità delle deliberazioni assembleari impugnate, evidenziando, all’uopo, come l'attribuzione dell'uso esclusivo ai 35 condòmini assegnatari del posto auto avrebbe posto i presupposti dell'acquisto per usucapione della porzione.
Data:17 Maggio 2022
LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA SOCIETÀ ALLA QUALE SI CONTESTI – NELLE MORE DI UN PROCESSO PENALE PENDENTE ANCHE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE IMPUTATE DI LESIONI COLPOSE – UNA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTINFORTUNISTICA IN RELAZIONE AL REATO EX ART. 590 C.P., NON DETERMINA L’ESTINZIONE DELL’ILLECITO ALLA STESSA ADDEBITATO
La questione su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte riguarda il caso di un dipendente di una S.r.l., il quale, durante l'orario di lavoro, cadeva da un'altezza superiore ai 3 metri, riportando plurime fratture. A seguito dell’evento venivano rinviati a giudizio sia i legali rappresentanti della società per il reato di cui all'art. 590 c.p. – per aver omesso di dotare il lavoratore di idonee attrezzature di sicurezza -; che il medesimo ente, per l'illecito di cui all'art. 25 septies D.lgs. 231/2001, in relazione al reato di lesioni colpose. Successivamente, i legali rappresentanti della società restavano soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, di tal che decidevano di proporre apposito gravame innanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata pronuncia di estinzione dell'illecito, atteso che, nelle more, era intervenuta la cancellazione della suddetta società dal registro delle imprese, equiparabile alla morte fisica della persona. Ciò posto, il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento della sentenza, limitatamente alla conferma della condanna della società, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale reso dal Supremo Consesso, ovvero la sentenza n. 41082 del 10-09-2019.
Data:26 Aprile 2022
REATI EDILIZI – ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE E POTERE SUSSIDIARIO DI INTERVENTO DEL PREFETTO
Con la sentenza n. 46194/2021, la Corte di Cassazione Penale si pronuncia in materia di reati edilizi. Nel caso che ci occupa, la Corte - rigettando il ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile l’istanza proposta da due parti al fine di ottenere la revoca dell’ordine di demolizione impartito nei loro confronti con sentenza irrevocabile di condanna - precisa che la modifica apportata all’art. 41, d.p.r. n. 380/2001 dal d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, non ha inciso sulle attribuzioni del Giudice dell’esecuzione di sospendere e/o revocare l’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di condanna. Più nel dettaglio, la richiamata normativa, - lungi dal sottrarre alcun potere al Giudice dell’esecuzione -, ha solamente disciplinato il potere di intervento sussidiario del Prefetto nella esecuzione della demolizione accertata in caso di inerzia dei comuni competenti, ovvero mancato avvio delle procedure di demolizione entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso. L’intervento del Prefetto rimane, quindi, un rimedio ulteriore, soggetto a determinati limiti, volto a fronteggiare l’eccessivo carico di lavoro incombente sull’ente comunale.
Data:12 Aprile 2022
È LEGITTIMA L’INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER ESIGENZE DI CUSTODIA DEL LOCALE COMMERCIALE, PUR SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE
Il caso all’attenzione della Corte di Appello che ha emesso la pronuncia in commento prende spunto dalla sentenza di rigetto di primo grado della domanda proposta da alcuni condòmini e avente ad oggetto il diritto di apporre telecamere finalizzate alla vigilanza dei beni e all'accesso delle proprie botteghe, senza autorizzazione del condominio. Avverso detta sentenza veniva proposto il relativo gravame, sulla scorta della circostanza per cui gli appellanti denunciavano l’erroneità della sentenza impugnata, evidenziando la mancanza di violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 1122 ter del codice civile. Ciò posto, la S.C. catanese ha ritenuto come l'installazione delle telecamere non determini la violazione di un diritto fondamentale dei condòmini e come, nel caso di specie, non possa trovare applicazione l'articolo 1122 ter c.c., in quanto non viene preso in considerazione un impianto di videosorveglianza condominiale, posto a salvaguardia di parti comuni, bensì di proprietà esclusiva e posto a tutela di beni di proprietà del singolo condomino. Invero, si evidenzia come le botteghe dove sono state installate le due telecamere siano tutte posizionate su un lato dell'edificio, dotate di un ingresso autonomo e situate in posizione decentrata e distinta rispetto agli ingressi delle altre unità condominiali.
Data:15 Marzo 2022
L’ALLOCAZIONE DEI CONDIZIONATORI SULLA FACCIATA DELLO STABILE CONDOMINIALE È LESIVA DEL DECORO ARCHITETTONICO DELL’EDIFICIO ANCHE QUANDO VIENE INSTALLATA IN UNA POSIZIONE FISICAMENTE DIVERSA DA QUELLA STABILITA NEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Nella pronuncia oggetto di disamina la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una delle questioni più dibattute nelle controversie condominiali, ossia quelle aventi ad oggetto la valutazione della liceità o meno dell’allocazione di condizionatori. Nel caso di specie era accaduto che il giudice di primo grado aveva rigettato tutte le domande con le quali il proprietario di un appartamento posto al secondo piano di un edificio condominiale sito, aveva chiesto di accertare che la condotta della società esercente attività di ristorazione posta al piano terra del fabbricato lo esponeva ad intollerabili immissioni rumorose. L'attore chiedeva anche di condannare la predetta società a ripristinare lo stato dei luoghi e a risarcirlo dei danni subiti, previo accertamento delle opere realizzate, consistenti nell'apertura di una porta, nella apposizione di una tenda, di due voluminose insegne luminose, di vetrine e di fari, oltre che di apparecchi condizionatori, opere tutte che recavano pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio e che erano state realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e in violazione della normativa regolamentare.
Data:22 Febbraio 2022
I SERVIZI COMUNI DI ACQUA E RISCALDAMENTO NON SONO INTANGIBILI, DI TAL CHE È LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI DETTI SERVIZI AL CONDOMINO MOROSO
Nella pronuncia in commento il tribunale umbro è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione relativa ad un condomino moroso nel pagamento delle quote del riscaldamento per un’intera gestione e nello specifico sulla legittimazione dell’amministratore di condominio di poter immediatamente sospendere i servizi di erogazione dell’acqua e di fruizione del servizio di riscaldamento. Nel caso in esame accadeva che l’Amministratore condominiale aveva provveduto a documentare la circostanza per cui il resistente si fosse reso moroso nel pagamento di una consistente quota di contributi condominiali, al punto che, in seguito alla richiesta ed emissione di due decreti ingiuntivi regolarmente notificati al condomino moroso, aveva persino dato corso anche ad una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi.
Data:8 Febbraio 2022
IL MANDATO DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE DECADE EX LEGE ALLA SCADENZA DEL TERMINE ANNUALE, CON LA CONSEGUENZA CHE NON SI PUÒ REVOCARE GIUDIZIALMENTE UN AMMINISTRATORE NON PIÙ IN CARICA, MA SI PUÒ AGIRE SOLO PER LA NOMINA GIUDIZIALE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE
Il caso oggetto della ordinanza in commento, resa dalla Corte di Appello di Lecce, riguarda il regime di prorogatio degli amministratori di condominio e, più nello specifico, i meccanismi che devono essere rispettati per la nomina del sostituto. In particolare, nel caso di specie alcuni condomini avevano richiesto con ricorso al Tribunale di Brindisi la revoca dell’amministratore condominiale e la nomina di un suo sostituto. All’uopo i condomini avevano sostenuto che da circa due anni l’amministratore non provvedeva a convocare l’assemblea condominiale e, che il suo mandato era scaduto senza che questi avesse provveduto a convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
Data:25 Gennaio 2022
PROPRIETÀ DEL SOTTOTETTO NEL CONDOMINIO – CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEL SOTTOTETTO E LA CONSEGUENTE VALUTAZIONE CIRCA LA SUSCETTIBILITÀ DI UTILIZZO SEPARATO – DETERMINAZIONE DEI DANNI DERIVANTI DA LAVORI EFFETTUATI DAL SINGOLO SUL SOTTOTETTO
Nel caso che ci occupa, un condomino citava in giudizio i proprietari dell’appartamento ubicato all’ultimo piano dello stabile condominiale per l’accertamento della natura condominiale del sottotetto trasformato dai medesimi in locale abitale, con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza della predette opere. I convenuti rivendicavano la proprietà esclusiva del sottotetto, in quanto pertinenza del proprio appartamento. Il Tribunale respingeva la domanda attorea e l’attore proponeva appello. La Corte, in parziale accoglimento dello spiegato appello, pur confermando la proprietà esclusiva del sottotetto in capo ai convenuti, - in quanto lo stesso non era suscettibile di utilizzazione separata, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, già prima dei lavori posti in essere dai convenuti e, di conseguenza, non poteva presumersi neanche la sua condominialità ex art. 1117 c.c. -, tuttavia, riteneva che la trasformazione edilizia del sottotetto eseguita dai medesimi, avesse causato danni sia alle parti condominiali, sia alla proprietà esclusiva dell’attore e, per l’effetto, condannava gli appellati al risarcimento dei danni patiti dall’appellante. Avverso la predetta sentenza gli appellati proponevano ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, di cui il primo e il terzo, concernenti la mancata motivazione in ordine alla quantificazione dei danni e, il secondo, la mancata corrispondenza tra la domanda e la pronuncia della Corte.