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PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ALCOLTEST - COMPATIBILITÀ
Nella sentenza in commento (n. 5894/2023), la Suprema Corte ribadisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, ai sensi dell’art. 186, c. 7, C.d.S. Nel caso che ci occupa, l’odierno ricorrente adiva la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando quanto statuito in primo grado, aveva condannato l’imputato per il reato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici (art. 187, c. 8, C.d.S.). Il ricorrente lamentava: plurimi vizi sul percorso argomentativo della sentenza; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. e, infine, vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Data:1 Marzo 2023
ASSEGNO DIVORZILE - QUANTIFICAZIONE IN BASE AI CRITERI STABILITI DALLA LEGGE SUL DIVORZIO E DALLA SENTENZA A SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 18287/2018 - RINUNCIA IMMOTIVATA AL LAVORO DOPO IL MATRIMONIO
Con l’ordinanza in commento (n. 4200/2023), la Cassazione ribadisce che l’assegno di mantenimento deve essere determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, tra cui la rinuncia al lavoro dopo il matrimonio da parte dell’ex coniuge, senza valide ragioni. Nel secondo grado di giudizio veniva riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno di mantenimento pari a complessivi € 900,00. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il marito gravato di tale onere, contestando alla Corte d’Appello adita di non aver indagato sulle ragioni per le quali la ex moglie - operatrice socio-sanitaria - aveva deciso di non lavorare più dopo il matrimonio, di non aver motivato il quantum stabilito e, infine, di non aver tenuto conto della durata del matrimonio, della qualifica professionale della ex moglie e della disponibilità, da parte di quest’ultima, di una abitazione di proprietà dei genitori.
Data:21 Febbraio 2023
DEPOSITO CARTACEO DI ATTO IN CANCELLERIA IN LUOGO DI QUELLO INFORMATICO - CONSEGUENZE
Nell’ordinanza in commento (n. 1108/2023), la Suprema Corte si è pronunciata in merito al deposito cartaceo di un atto in cancelleria in luogo dell’invio telematico obbligatorio ai sensi del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nel caso di specie, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’I.N.P.S. atteso che, in un giudizio di un accertamento tecnico preventivo, il dissenso alla c.t.u. fosse stato manifestato a mezzo atto depositato in cancelleria e non mediante invio telematico come previsto dal summenzionato d.l. Avverso tale decisione l’ente ha proposto ricorso in Cassazione adducendo, tra l’altro, come, mancando un’espressa sanzione di nullità o di inammissibilità per l’ipotesi della forma non digitale del deposito, il Tribunale avrebbe dovuto comunque ritenere raggiunto lo scopo con il ricevimento dell’atto cartaceo da parte della cancelleria e con l’inserimento dello stesso nel fascicolo processuale.
Data:14 Febbraio 2023
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE IN ASSENZA DI RECIPROCA SOCCOMBENZA E DELLE RAGIONI EX ART. 92, COMMA 2, C.P.C. - CONSEGUENZE
Nel caso che ci occupa, l’odierno ricorrente proponeva ricorso in cassazione avverso la decisione del giudice di secondo grado che, pur accogliendo integralmente l’appello spiegato dalla medesima parte, aveva compensato le spese di giudizio, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’appellato. Il ricorrente deduce, quale unico motivo d’impugnazione, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che la illogicità ed erroneità della motivazione in merito alla compensazione delle spese di lite. Si ricorda a noi stessi che ai sensi dell’art. 92 cit., comma 2: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Dalla lettera della norma codicistica consegue che - come correttamente rilevato dalla Corte nel caso di specie -, in materia di spese giudiziali, la compensazione, in assenza di reciproca soccombenza, può essere disposta solo ed esclusivamente nei casi su indicati, e la contumacia della parte non è tra questi.
Data:7 Febbraio 2023
GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE E LEGITIMATIO AD PROCESSUM - OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO ANCHE NEL GIUDIZIO DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Nell’ordinanza in commento, la Corte Suprema - come da consolidato orientamento della Cassazione - ribadisce che nel caso in cui durante il giudizio di primo grado sopraggiunga un evento interruttivo del processo ma non venga dichiarato, il giudizio di impugnazione debba essere instaurato tra i soggetti effettivamente legittimati. Nella fattispecie, con ricorso per regolamento di competenza che ci occupa, la ricorrente denunciava l’illegittimità dell’ordinanza con la quale il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per valore con riferimento alla controversia avente ad oggetto un sinistro stradale nel quale la figlia minorenne di parte attrice, - odierna ricorrente -, aveva riportato lesioni personali.
Data:31 Gennaio 2023
SINISTRO STRADALE - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE DEL TERZO TRASPORTATO IN GIUDIZIO - ATTENDIBILITÀ DEL TESTE VALUTABILE EX POST.
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte chiarisce che anche il terzo trasportato del veicolo coinvolto nel sinistro può testimoniare in giudizio in merito alla dinamica dell’evento infortunistico - a meno che non abbia riportato lesioni in conseguenza dell’incidente -, atteso che l’attendibilità di un teste è valutabile solo ex post. Nel caso che ci occupa, le odierne ricorrenti - in qualità di cessionarie del credito risarcitorio vantato dal proprietario di un’autovettura coinvolta in un sinistro cagionato da un motociclo - ricorrevano in Cassazione avverso la decisione del giudice di secondo grado che aveva confermato la sentenza del primo grado di giudizio, ivi compresa la decisione di non dar luogo alla prova testimoniale, sulla considerazione che i testi, essendo terzi trasportati del veicolo danneggiato, fossero portatori di un possibile interesse nella controversia, ritenendoli, di tal guisa, incapaci di testimoniare.
Data:24 Gennaio 2023
SINISTRO STRADALE - SECONDO GRADO DI GIUDIZIO - MANCATA ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO D’UFFICIO DI PRIMO GRADO CONTENTE ELEMENTI DECISIVI PER LA DECISIONE DELLA CAUSA - VIZIO DI MOTIVAZIONE
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte - partendo dal presupposto che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non è condizione essenziale per la validità del giudizio di appello - ribadisce come, nell’ipotesi in cui da tale fascicolo il giudice avrebbe potuto trarre elementi decisivi per la decisione e non ne abbia disposto l’acquisizione, si configuri il vizio di difetto di motivazione. Si ricorda a noi stessi che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado è affidata al libero apprezzamento del giudice dell’impugnazione; la sua mancata acquisizione, dunque, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo laddove si adduca che il giudice d’appello avrebbe dovuto o potuto trarre da quel fascicolo una differente soluzione della causa. Sostanzialmente devono risultare trascurati elementi decisivi per il giudizio, non rilevabili aliunde.
Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ribadisce che in materia di infortunistica stradale la ricostruzione delle modalità del fatto, la valutazione della condotta dei soggetti coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del nesso di causalità tra il comportamento delle parti e il verificarsi dell’evento dannoso sono tutti giudizi attinenti al merito e, dunque, esulano dal sindacato di legittimità. Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti spiegavano ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando quanto deciso dal giudice di prime cure, aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni dai medesimi patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il 17 agosto 2001, per aver considerato inattendibile la dichiarazione resa dal teste e facendo affidamento solo sul verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo teatro dell’evento.
Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ribadisce l’applicazione del criterio tabellare per la liquidazione del danno non patrimoniale a seguito di incidente stradale, evidenziando come il danneggiato abbia l’onere di formulare tale richiesta in giudizio, ma non di produrre le relative tabelle. L’odierno ricorrente conveniva in giudizio i controricorrenti al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione dell’incidente stradale verificatosi il 14 aprile 2010. Il Giudice di prime cure accoglieva solo parzialmente la richiesta attorea, accertando l’esistenza di un concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro oggetto di causa; decisione confermata anche nel secondo grado di giudizio, che veniva impugnata a mezzo ricorso per cassazione.
Data:18 Gennaio 2023
SINISTRO STRADALE - MANCATA PROVA DELL’EVENTO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE DEL CONCORSO DI COLPA EX ART. 2054, COMMA 2, C.C
Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte esclude la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale nella causazione dello stesso, nel caso in cui non sia stato provato l’evento infortunistico. Nel caso di specie, l’odierno ricorrente - a seguito del sinistro stradale verificatosi nel maggio 2010 tra un’autovettura e il motociclo condotto dal medesimo - aveva adito in giudizio il proprietario, il conducente e la società assicurativa della suddetta autovettura, quali responsabili nella causazione dell’evento, per ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione dell’incidente de quo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, decisione confermata anche dal giudice di secondo grado che aveva ritenuto inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro per plurime contraddizioni. Avverso tale decisione l’odierno ricorrente spiegava ricorso per Cassazione, adducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c., in quanto - a suo dire - la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un duplice errore non avendo applicato il principio della presunzione di corresponsabilità pur essendovene i presupposti e nonostante l’esplicita richiesta di parte.
Data:10 Gennaio 2023
Decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 30 dicembre 2022 recante le specifiche tecniche per l’attuazione dell’Albo dei Gestori della Crisi ex art. 356 D.lgs. n. 14/2019 che acquista efficacia a partire dal 5 gennaio 2023 ore 12:00
Ministero della Giustizia Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati Il Direttore Generale Visto il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”; Visto, in particolare, l'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; Visto, in particolare, l'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo a carico degli iscritti per l’iscrizione e il mantenimento dell'albo; Visti gli artt. 3 comma 5, 4 commi 5 e 6, 5 comma 4, e 11 del Decreto del Ministro della giustizia 3 marzo 2022, n. 75, recante: “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 21 dicembre 2022 ha espresso il parere n. 441; ADOTTA le specifiche tecniche allegate sub A).
Data:10 Gennaio 2023
GIUDIZIO DI CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA APPLICATO AL GLOBALE ESITO DEL GIUDIZIO
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo il quale il giudice del rinvio, nel liquidare le spese processuali, debba valutare l’esito globale del processo e non far riferimento a ciascuna singola fase del giudizio. Ciò posto, può pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese o, addirittura, alla condanna della parte risultata vittoriosa nel giudizio di cassazione - ma complessivamente soccombente nei vari gradi di giudizio -. Nel caso di specie, la società - odierna intimata - aveva proposto domanda di restituzione di canoni pretesi dalla Regione; il giudice adito aveva accolto la richiesta. Parte soccombente impugnava la decisione del TRAP innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), che ne accoglieva l’appello. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione; la Corte, a Sezioni Unite, accoglieva il terzo motivo di ricorso e rinviava la causa al TSAP che condannava la Regione alla restituzione in favore della società ricorrente di una somma inferiore rispetto a quella richiesta originariamente, nonché al pagamento delle spese di giudizio - primo grado, appello, giudizio di legittimità e di rinvio -, decisione contro la quale la Regione ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 96 c.p.c., per presunta erronea liquidazione delle spese processuali.
Data:3 gennaio 2023
LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA – GENNAIO 2023 (A CURA DI) ALFONSO CERRATO
Trib. Bologna 8 novembre 2022 – Sez. IV Civile Procedure concorsuali – Giudice Dott. A. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa – Accesso da parte di soggetto in stato di insolvenza – Ammissibilità Art. 12 C.C.I.I. Art. 17 C.C.I.I. Art. 19 C.C.I.I. Art. 22 C.C.I.I. - Massima: L’insolvenza non pregiudica l’accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi né tanto meno preclude l’applicazione o la conferma delle misure protettive e cautelari richiesta dall’imprenditore, a condizione che tale situazione risulti coerente alle finalità recuperatorie dell’istituto e quindi reversibile mediante interventi di risanamento utili al ripristino della solvibilità (1). Viceversa non è meritevole di accoglimento l’istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili proposta nell’ambito della composizione negoziata della crisi, qualora alla luce della complessiva operazione risulti il concreto pericolo di pregiudicare per il futuro la fattibilità della continuità aziendale tramite la procedura di concordato preventivo ovvero, in ragione dei meccanismi di segregazione patrimoniale previsti a garanzia del finanziatore, il rischio di una destinazione a suo esclusivo vantaggio di risorse altrimenti utilizzabili a beneficio dei creditori in linea con il canone di par condicio nello scenario della liquidazione giudiziale (2)
Data:3 Gennaio 2023
RICORSO PER CASSAZIONE - RICHIESTA DI PRONUNCIA DI UN PRINCIPIO DI DIRITTO - FATTISPECIE DI INAMMISSIBILITÀ
Nell’ordinanza in commento, in tema di ricorso per cassazione la Corte di Cassazione - in conformità al principio già affermato dalla stessa - ha confermato l’inammissibilità del motivo con il quale si richiede alle Sezioni Unite la pronuncia di un principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. su ambiti estranei alle competenze della Corte. Più nel dettaglio, l’odierna ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa regionale che, confermando quanto statuito dal TAR nel primo grado di giudizio, aveva ritenuto legittimi tutti i provvedimenti amministrativi concernenti un immobile abusivo emessi dal Comune ove era ubicata l’unità immobiliare oggetto di causa.
Data:20 Dicembre 2022
DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI - ESITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI E INDICAZIONI DI CANCELLERIA - BUSTA DI ISCRIZIONE A RUOLO AFFETTA DA “ERRORE FATALE” - RIMESSIONE IN TERMINI
Nella sentenza in commento la Corte si pronuncia in materia di deposito telematico e ipotesi di rimessione in termini ex art. 294, comma 2, c.p.c. qualora si sia verificato, durante l’iscrizione telematica, un c.d. “errore fatale”, sancendo il seguente principio di diritto: “La serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle «specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale»), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono specie di «istruzioni» che l’amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell’ambito del giudizio ex art. 294, co. 2, c.p.c. sul presupposto della rimessione in termini, laddove - a cagione dei loro difetti - s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito”. Dunque, vediamo come la Corte giunge alle predette conclusioni.
Data:13 Dicembre 2022
L’ammissibilità dell’azione revocatoria semplificata ex art. 2929-bis c.p.c. avverso l’atto di conferimento di quote sociali quale negozio a titolo gratuito (nota a Trib. Savona, 7 settembre 2022) Nota di ALFONSO CERRATO
Nel presente contributo viene esaminata una recente decisione del Tribunale di Savona avente ad oggetto un caso particolare di esperimento dell’azione revocatoria semplificata ex art. 2929-bis. c.c. Nel dettaglio si è trattato di capire se era sottoponibile a tale azione un negozio con cui il debitore conferiva nella misura del 99 % le quote sociali che deteneva in una società della quale era socio presso una holding detenuta dallo stesso debitore. Per il tribunale di Savona si è in presenza di un <<negozio a titolo gratuito>> in cui l’accertamento giudiziale - circa la gratuità del negozio compiuto secondo il prisma della cd. causa in concreto - si può effettuare anche in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; e pertanto è stato possibile renderlo inefficace per mezzo della nuova azione revocatoria semplificata ex art. 2929-bis c.p.c., quale strumento volto a caducare le alienazioni a titolo gratuito e i vincoli di indisponibilità volte/i a pregiudicare con frode le ragioni dei creditori, visto che tale conferimento è stato compiuto proprio al fine di creare una segregazione patrimoniale volta a frodare le ragioni dei propri creditori.
Data:13 Dicembre 2022
LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA – DICEMBRE 2022 (A CURA DI) ALFONSO CERRATO
Trib. Parma, Sez. Fall., 4 novembre 2022 (ord.) – G.D. Dott. Omissis Composizione negoziata per la crisi d’impresa – Autorizzazione alla cessione d’azienda – Salvaguardia dei rapporti con i partners commerciali – Mantenimento dei livelli occupazionali - Ammissibilità - Art. 10 D.L. n. 118/2021 - Art. 12 D.L. n. 118/2021 - Art. 22 C.C.I.I. (2022) - Massima: Nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, il giudice, al fine di decidere sulla richiesta di autorizzazione alla cessione dell'azienda ex art. 10 D.L. n. 118/2021, potrà entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore ma anche nel progetto di risanamento in cui la richiesta di autorizzazione si colloca. La cessione potrà dunque essere autorizzata: - quando, ad un primo esame, sembri rispondere all'interesse dei creditori valutato mediante il raffronto con il probabile ricavato in sede di liquidazione concorsuale; - il debitore abbia delineato le concrete modalità operative del progetto di risanamento ed indicato lo stato di avanzamento delle trattative, le modalità della ristrutturazione dell'esposizione debitoria e il grado di consenso dei creditori; - la cessione risulti coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative; - sia stato previsto od ipotizzato l’espletamento di una procedura competitiva, la pubblicità e le informazioni da dare a potenziali interessati e sia stata predisposta la salvaguardia dei rapporti con i principali partners commerciali ed il mantenimento dei livelli occupazionali.
Data:6 Dicembre 2022
DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’ONERE - NECESSITÀ DI PREVISIONE ESPRESSA NELL’ATTO DI DONAZIONE
Nel caso che ci occupa l’odierno ricorrente e i suoi fratelli adivano il Tribunale competente per la risoluzione di una donazione modale effettuata dalla madre in favore della nuora e della figlia. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, disponendo, altresì, la retrocessione dei beni donati; decisione che veniva appellata dalla parte soccombente. La Corte d’Appello - di contro -, discostandosi da quanto statuito nel primo grado di giudizio, accoglieva il gravame ritenendo che, nel caso di specie, la risoluzione non avrebbe potuto essere stata né richiesta, né, tantomeno, accordata, in quanto non prevista nell’atto di donazione. Si ricorda a noi stessi che la donazione modale è una donazione gravata da un onere (modus) a mezzo del quale il donante impone al donatario un’obbligazione di fare o non fare; la presenza di tale gravame, tuttavia, non snatura l’essenza della donazione, atteso che la causa dell’atto è sempre lo spirito di liberalità del donante; l’adempimento dell’onere serve solo ad assicurare la soddisfazione di un desiderio, di un bisogno o di un interesse di colui che ha donato il bene. Ciò posto, nell’ipotesi in cui il donante si renda inadempiente, non rispettando l’onere impostogli dal donatario, quest’ultimo o i suoi eredi possono richiedere la risoluzione della donazione, con contestuale retrocessione dei beni donati, solo ed esclusivamente se preveduta nell’atto di donazione.
Data:29 Novembre 2022
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - DOMANDA DI NULLITÀ DEL TESTAMENTO OLOGRAFO - CONFIGURABILITÀ E ONERE DELLA PROVA
Nella sentenza in commento la Suprema Corte ribadisce che la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo configura un’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l’onere della prova incombe sulla parte che l’ha proposta, secondo i principi generali in tema. Nel caso che ci occupa, il giudice di secondo grado aveva confermato la decisione del giudice di prime cure di accoglimento della domanda attorea di nullità del testamento del defunto fratello che istituiva erede universale del de cuius la madre dello stesso. Di talché, la madre del defunto depositava avverso la predetta sentenza ricorso per cassazione adducendo che, in caso di contestazione circa la validità del testamento, l’onere della prova debba gravare sulla parte che ne richiede la nullità. In particolare, la ricorrente si doleva del fatto che la Corte d’Appello avesse considerato il testamento falso solo sulla base delle risultanze della consulenza grafologica - che, tuttavia, aveva espresso, un giudizio non di certezza, ma di “alta probabilità” -, svalutando, invece, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte convenuta, sul presupposto di ragioni incongrue; sostenendo, tra gli altri motivi, che il giudice di secondo grado avesse violato l’art. 2697 c.c. (Onere della prova). Motivo ritenuto fondato dalla Suprema Corte.
Data:22 Novembre 2022
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - COMPENSO DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI - PREVISIONE DA PARTE DEGLI EREDI NELL’IPOTESI IN CUI NON VI È DISPOSIZIONE DEL TESTATORE
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte si pronuncia in merito al compenso degli esecutori testamentari affermado il seguente principio di diritto: “La retribuzione a favore dell’esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l’art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria ad hoc, che il compenso per l’opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l’esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell’eredità secondo quanto dispone l’art. 711 cit., l’impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l’attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l’abbiano stretto, nei cui confronti l’esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli”. Nel caso che ci occupa i due ricorrenti - esecutori testamentari - proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che, confermando quando deciso nel primo grado di giudizio, rigettava la richiesta dei predetti esecutori testamentari di pagamento del compenso pattuito con gli eredi del de cuius (rispettivamente figli e nipoti della testatrice), sulla base della considerazione che l’impegno assunto dagli eredi de quo fosse nullo per gratuità dell’istituto in esame ai sensi dell’art. 711 c.c.