DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI - ESITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI E INDICAZIONI DI CANCELLERIA - BUSTA DI ISCRIZIONE A RUOLO AFFETTA DA “ERRORE FATALE” - RIMESSIONE IN TERMINI

Nella sentenza in commento la Corte si pronuncia in materia di deposito telematico e ipotesi di rimessione in termini ex art. 294, comma 2, c.p.c. qualora si sia verificato, durante l’iscrizione telematica, un c.d. “errore fatale”, sancendo il seguente principio di diritto: “La serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle «specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale»), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono specie di «istruzioni» che l’amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell’ambito del giudizio ex art. 294, co. 2, c.p.c. sul presupposto della rimessione in termini, laddove - a cagione dei loro difetti - s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito”. Dunque, vediamo come la Corte giunge alle predette conclusioni.

Data: 13 Dicembre 2022
L’ammissibilità dell’azione revocatoria semplificata ex art. 2929-bis c.p.c. avverso l’atto di conferimento di quote sociali quale negozio a titolo gratuito (nota a Trib. Savona, 7 settembre 2022) Nota di ALFONSO CERRATO

Nel presente contributo viene esaminata una recente decisione del Tribunale di Savona avente ad oggetto un caso particolare di esperimento dell’azione revocatoria semplificata ex art. 2929-bis. c.c. Nel dettaglio si è trattato di capire se era sottoponibile a tale azione un negozio con cui il debitore conferiva nella misura del 99 % le quote sociali che deteneva in una società della quale era socio presso una holding detenuta dallo stesso debitore. Per il tribunale di Savona si è in presenza di un <<negozio a titolo gratuito>> in cui l’accertamento giudiziale - circa la gratuità del negozio compiuto secondo il prisma della cd. causa in concreto - si può effettuare anche in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; e pertanto è stato possibile renderlo inefficace per mezzo della nuova azione revocatoria semplificata ex art. 2929-bis c.p.c., quale strumento volto a caducare le alienazioni a titolo gratuito e i vincoli di indisponibilità volte/i a pregiudicare con frode le ragioni dei creditori, visto che tale conferimento è stato compiuto proprio al fine di creare una segregazione patrimoniale volta a frodare le ragioni dei propri creditori.

Data: 13 Dicembre 2022
LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA – DICEMBRE 2022 (A CURA DI) ALFONSO CERRATO

Trib. Parma, Sez. Fall., 4 novembre 2022 (ord.) – G.D. Dott. Omissis Composizione negoziata per la crisi d’impresa – Autorizzazione alla cessione d’azienda – Salvaguardia dei rapporti con i partners commerciali – Mantenimento dei livelli occupazionali - Ammissibilità - Art. 10 D.L. n. 118/2021 - Art. 12 D.L. n. 118/2021 - Art. 22 C.C.I.I. (2022) - Massima: Nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, il giudice, al fine di decidere sulla richiesta di autorizzazione alla cessione dell'azienda ex art. 10 D.L. n. 118/2021, potrà entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore ma anche nel progetto di risanamento in cui la richiesta di autorizzazione si colloca. La cessione potrà dunque essere autorizzata: - quando, ad un primo esame, sembri rispondere all'interesse dei creditori valutato mediante il raffronto con il probabile ricavato in sede di liquidazione concorsuale; - il debitore abbia delineato le concrete modalità operative del progetto di risanamento ed indicato lo stato di avanzamento delle trattative, le modalità della ristrutturazione dell'esposizione debitoria e il grado di consenso dei creditori; - la cessione risulti coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative; - sia stato previsto od ipotizzato l’espletamento di una procedura competitiva, la pubblicità e le informazioni da dare a potenziali interessati e sia stata predisposta la salvaguardia dei rapporti con i principali partners commerciali ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

Data: 6 Dicembre 2022
DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’ONERE - NECESSITÀ DI PREVISIONE ESPRESSA NELL’ATTO DI DONAZIONE

Nel caso che ci occupa l’odierno ricorrente e i suoi fratelli adivano il Tribunale competente per la risoluzione di una donazione modale effettuata dalla madre in favore della nuora e della figlia. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, disponendo, altresì, la retrocessione dei beni donati; decisione che veniva appellata dalla parte soccombente. La Corte d’Appello - di contro -, discostandosi da quanto statuito nel primo grado di giudizio, accoglieva il gravame ritenendo che, nel caso di specie, la risoluzione non avrebbe potuto essere stata né richiesta, né, tantomeno, accordata, in quanto non prevista nell’atto di donazione. Si ricorda a noi stessi che la donazione modale è una donazione gravata da un onere (modus) a mezzo del quale il donante impone al donatario un’obbligazione di fare o non fare; la presenza di tale gravame, tuttavia, non snatura l’essenza della donazione, atteso che la causa dell’atto è sempre lo spirito di liberalità del donante; l’adempimento dell’onere serve solo ad assicurare la soddisfazione di un desiderio, di un bisogno o di un interesse di colui che ha donato il bene. Ciò posto, nell’ipotesi in cui il donante si renda inadempiente, non rispettando l’onere impostogli dal donatario, quest’ultimo o i suoi eredi possono richiedere la risoluzione della donazione, con contestuale retrocessione dei beni donati, solo ed esclusivamente se preveduta nell’atto di donazione.

Data: 29 Novembre 2022
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - DOMANDA DI NULLITÀ DEL TESTAMENTO OLOGRAFO - CONFIGURABILITÀ E ONERE DELLA PROVA

Nella sentenza in commento la Suprema Corte ribadisce che la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo configura un’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l’onere della prova incombe sulla parte che l’ha proposta, secondo i principi generali in tema. Nel caso che ci occupa, il giudice di secondo grado aveva confermato la decisione del giudice di prime cure di accoglimento della domanda attorea di nullità del testamento del defunto fratello che istituiva erede universale del de cuius la madre dello stesso. Di talché, la madre del defunto depositava avverso la predetta sentenza ricorso per cassazione adducendo che, in caso di contestazione circa la validità del testamento, l’onere della prova debba gravare sulla parte che ne richiede la nullità. In particolare, la ricorrente si doleva del fatto che la Corte d’Appello avesse considerato il testamento falso solo sulla base delle risultanze della consulenza grafologica - che, tuttavia, aveva espresso, un giudizio non di certezza, ma di “alta probabilità” -, svalutando, invece, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte convenuta, sul presupposto di ragioni incongrue; sostenendo, tra gli altri motivi, che il giudice di secondo grado avesse violato l’art. 2697 c.c. (Onere della prova). Motivo ritenuto fondato dalla Suprema Corte.

Data: 22 Novembre 2022
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - COMPENSO DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI - PREVISIONE DA PARTE DEGLI EREDI NELL’IPOTESI IN CUI NON VI È DISPOSIZIONE DEL TESTATORE

Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte si pronuncia in merito al compenso degli esecutori testamentari affermado il seguente principio di diritto: “La retribuzione a favore dell’esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l’art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria ad hoc, che il compenso per l’opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l’esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell’eredità secondo quanto dispone l’art. 711 cit., l’impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l’attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l’abbiano stretto, nei cui confronti l’esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli”. Nel caso che ci occupa i due ricorrenti - esecutori testamentari - proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che, confermando quando deciso nel primo grado di giudizio, rigettava la richiesta dei predetti esecutori testamentari di pagamento del compenso pattuito con gli eredi del de cuius (rispettivamente figli e nipoti della testatrice), sulla base della considerazione che l’impegno assunto dagli eredi de quo fosse nullo per gratuità dell’istituto in esame ai sensi dell’art. 711 c.c.

Data: 15 Novembre 2022
I NUOVI PARAMETRI FORENSI IN VIGORE DAL 23 OTTOBRE 2022 - IL D.M. N. 147/2022

In data 8 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 236) il decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55 e concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il decreto è entrato in vigore il 23 ottobre 2022 e potrà trovare applicazione per le prestazioni professionali esauritesi successivamente a tale data. In allegato al decreto sono state pubblicate le nuove tabelle aggiornate agli indici ISTAT, in considerazione dell’aumento del costo della vita.

Data: 8 Novembre 2022
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE - INESISTENZA E/O NULLITÀ

Nell’ordinanza in commento la Corte è chiamata a stabilire se la notifica effettuata da parte ricorrente nel giudizio secondo grado possa essere considerata solo nulla ovvero inesistente. Si ricorda a noi stessi che la suddetta differenza dal punto di vista pratico è decisamente rilevante, atteso che solo la nullità può essere sanata, mentre l’inesistenza no. Nel caso che ci occupa, il Giudice di secondo grado aveva dichiarato improcedibile il giudizio per inesistenza di notifica, atteso che la parte aveva erroneamente notificato alla controparte, unitamente al decreto di fissazione udienza, l’originario atto di opposizione al decreto ingiuntivo in luogo del ricorso in appello. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte soccombente, adducendo che la notifica avrebbe dovuto essere qualificata come nulla e non inesistente, considerato che: l’appellato aveva avuto comunque notizia almeno della data di udienza di comparizione delle parti e, dunque, il Giudice avrebbe potuto disporre una nuova notifica dell’atto; essendo applicabile anche in grado di appello l’art. 164 c.p.c. (Nullità della citazione), la costituzione dell’appellato avrebbe dovuto sanare i vizi di vocatio in ius; nella relata di notifica vi era l’indicazione del numero di ruolo, nonché dell’autorità giudiziaria presso cui il ricorso pendeva quindi l’errore materiale in cui era incorsa la parte era facilmente percepibile e, infine, le ipotesi di improcedibilità sono tipizzate e tra queste non rientra la notificazione inesistente.

Data: 8 Novembre 2022
AUTOVELOX – CONTESTAZIONI SU FUNZIONALITÀ DELL’APPARECCHIO – ONERE DELLA PROVA A CARICO DELLA P.A.

Nell’ordinanza in commento (n. 19732/2024), la Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio-autovelox, non è sufficiente che lo stesso risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha elevato l’infrazione

Data: 28 agosto 2024
LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA - NOVEMBRE 2022 (A CURA DI) ALFONSO CERRATO

Trib. Padova, Sez. I Civ., 12 ottobre 2022 (ord.) – Società X Avv. Migliorini e Chierego – G.D. Dott.ssa Rossi Composizione negoziata della crisi di impresa – Misure protettive ex art 7 D.L. n. 118/2021 – Richiesta di proroga dell’efficacia - Massima: Nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi, valorizzato il parere dell'esperto in ordine all'effettiva disponibilità dei creditori strategici allo svolgimento delle trattative e alla prosecuzione delle stesse nella prospettiva del risanamento, è ammissibile la richiesta di proroga dell'efficacia delle misure protettive per ulteriori centoventi giorni dalla scadenza del termine originariamente fissato, in attesa di poter verificare i risultati ragionevolmente attesi nella gestione dell'impresa e quindi definire in maniera specifica le conseguenti soluzioni per il risanamento.

Data: 2 Novembre 2022
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - OBBLIGHI DEL MEDIATORE - DILIGENZA QUALIFICATA

Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte si pronuncia in materia di mediazione immobiliare. Più nel dettaglio, un acquirente che aveva sottoscritto una proposta di acquisto citava in giudizio l’agenzia immobiliare per violazione degli obblighi di cui all’art. 1176 c.c. (Diligenza nell’adempimento) e all’art. 1759 c.c. (Responsabilità del mediatore), poiché successivamente era venuto a conoscenza che sull’immobile oggetto di compravendita pendeva un’iscrizione di pignoramento. Il Giudice adito rigettava la domanda non ravvisando alcuna responsabilità del mediatore per mancanza di conferimento di uno specifico incarico volto ad effettuare indagini tecnico-giuridiche. L’attore impugnava la suddetta sentenza, gravame rigettato dalla Corte d’Appello per le stesse motivazioni addotte dal giudice di prime cure; di talché, il medesimo proponeva ricorso per cassazione.

Data: 25 Ottobre 2022
PRINCIPIO DELLA PLURALITÀ E AUTONOMIA DI RATIONES DECIDENDI - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nel caso che ci occupa l’odierna ricorrente, proprietaria di una unità immobiliare con cantina e di due box, aveva impugnato una delibera assembleare contestando l’erronea ripartizione di alcune spese condominiali. Il Tribunale adito rigettava la domanda attorea per due ordini di ragioni. In primis rilevava che il regolamento condominiale prevedeva che le spese sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione dovessero essere ripartite secondo le tabelle millesimali - esattamente come era stato fatto nel caso di specie -; perdipiù, aveva accertato che i lavori eseguiti riguardavano parti comuni dell’edificio e non beni destinati a servire i condomini in misura diversa - come asserito da parte attrice -. L’attrice dapprima spiegava appello che veniva dichiarato inammissibile e, successivamente, proponeva ricorso per cassazione adducendo che le tabelle millesimali attenessero solo alla determinazione del valore delle singole unità immobiliari, senza derogare alle norme codicistiche - art. 1123 c.c. (Ripartizione delle spese), art. 1125 c.c. (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) e art. 1126 c.c. (Lastrici solari di uso esclusivo) - pertanto, le spese in oggetto avrebbero dovuto essere poste a carico del condomino/condomini che ne avevano tratto utilità.

Data: 18 Ottobre 2022
DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NULLITÀ DELLA SENTENZA

Nell’ordinanza in commento la Corte si pronuncia in tema di pretermissione di una parte dal giudizio e relative conseguenze. Più nel dettaglio, parte ricorrente proponeva ricorso avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento dell’appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate, aveva rilevato la nullità della sentenza di primo grado sull’intervenuta prescrizione dei crediti per sanzioni da violazione del Codice della Strada, per difetto del contradditorio. Il ricorrente eccepiva che la mera erroneità della dichiarazione di contumacia non avrebbe potuto inficiare la validità della sentenza, atteso che la parte pretermessa non aveva dimostrato di aver subito concretamente un pregiudizio

Data: 12 Ottobre 2022
LICENZIAMENTO - RAPPORTO TRA PROCESSO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Con la sentenza in commento, la Corte si pronuncia - ancora una volta - sul rapporto che intercorre tra il processo penale e il procedimento disciplinare, in linea con quanto già disposto, da ultimo, nella sentenza n. 3659/2021 e, ancora prima, nella sentenza n. 17221/2020. Nella fattispecie, il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva rigettato l’impugnativa di licenziamento del lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, ovvero Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. Il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, la violazione del principio di ratione temporis, atteso che la Corte d’Appello aveva stabilito l’applicazione al caso di specie di una disposizione normativa introdotta il 16 novembre 2009, nonostante il licenziamento fosse avvenuto in data precedente, ovvero il 13 agosto 2008; nonché, l’inesatta applicazione della disciplina dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel procedimento disciplinare.

Data: 4 Ottobre 2022
PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - INESISTENZA

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte torna a pronunciarsi in materia di notifica del ricorso per cassazione e della relativa disciplina di nullità o inesistenza della stessa. Nel caso che ci occupa il ricorrente adiva la Suprema Corte di Cassazione avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale, cui la controparte resisteva adducendo l’inammissibilità del ricorso, essendo stata la notifica eseguita a degli indirizzi di posta elettronica certificata non riferibili ai difensori del giudizio svoltosi innanzi alla Commissione suddetta.

Data: 27 Settembre 2022
RINNOVAZIONE DELL’ESAME DEI TESTIMONI NEL GIUDIZIO D’APPELLO - NON NECESSARIA L’ISTANZA DI PARTE

Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ricorre avverso la sentenza del giudice di secondo grado che, in riforma della decisione del giudice di prime cure, aveva rigettato tutte le richieste risarcitorie del medesimo per l’impossibilità di valutare le dichiarazioni rese dai testi in primo grado a causa di inidonea verbalizzazione delle stesse. Più nel dettaglio, il ricorrente lamenta che il Tribunale adito, pur ritenendo inadeguata la verbalizzazione della prova testimoniale espletata durante il giudizio di primo grado, non abbia proceduto d’ufficio alla rinnovazione dell’istruttoria, rigettando de plano la domanda attorea. La Suprema Corte, in conformità a quanto addotto nella sentenza n. 18468 del 21 settembre 2015: “il giudice d’appello può disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni senza necessità d’istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d’ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l’attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del “devolutum” e dell’“appellatum””, ritiene condivisibile quanto eccepito dal ricorrente.

Data: 27 Settembre 2022
REGIME RISARCITORIO IN CASO DI SMARRIMENTO DI “ASSICURATE” DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO POSTALE

Nella sentenza in commento - avente ad oggetto il mancato recapito di “smart card” spedite a mezzo posta assicurata - la Corte si pronuncia in merito alle diverse conseguenze risarcitorie tra il mancato recapito di raccomandate e lo smarrimento di assicurate. Nella fattispecie, la Suprema Corte conferma le argomentazioni del giudice di secondo grado, perfettamente aderenti al consolidato orientamento di legittimità, per cui: il gestore del servizio postale risponde della mancata e/o ritardata consegna del plico; il rapporto tra cliente e gestore è di tipo contrattuale, stante la privatizzazione del servizio; e, in ultimo, che a fini risarcitori è necessario valutare anche se la mancata consegna, oltre alla perdita della corrispondenza, abbia lesionato altri diritti.

Data: 20 Settembre 2022
CHIAMATA IN GARANZIA - IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE

Nel caso che ci occupa, l’acquirente di un immobile proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale, aveva condannato l’odierno ricorrente al pagamento della provvigione in favore dell’agenzia immobiliare per l’attività di intermediazione da quest’ultima svolta con riguardo alla compravendita di un appartamento. In primis, il ricorrente eccepiva la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore, terzo chiamato in garanzia dall’acquirente nel giudizio di prime cure e rimasto contumace, oltre ad addurre altre tre motivi di impugnazione

Data: 14 Settembre 2022
SI CONFIGURA IL REATO DI MALTRATTAMENTI VERSO FAMILIARI NELLA SUA FORMA AGGRAVATA QUALORA IL REATO VENGA COMMESSO IN PRESENZA DI UN MINORE

La questione oggetto di disamina prende spunto dalla decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Rieti all'esito del giudizio abbreviato, alla stregua della quale l'imputato veniva condannato alla pena di sei anni di reclusione per diversi reati commessi ai danni della convivente, tra i quali figura il reato di maltrattamenti contro i familiari come previsto dall'art. 572 c.p, e per altri ancora commessi, invece, nei confronti del figlio. La Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado. Avverso la pronuncia del Giudice di II° grado, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, introitava ricorso per cassazione, per un verso, contestando le dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione ai fatti di cui è stato accusato – e dunque la relativa attendibilità; e, per altro, chiedendo che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 572 c.p, attesa la circostanza per la quale, a dire dell’imputato, il legislatore, stante la formulazione della norma, è come se avesse parificato la commissione di un delitto davanti a un minore al reato commesso in danno di un minore, violando in questo modo l'art. 3 della Costituzione.

Data: 7 Settembre 2022
È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE L'ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI

La vicenda da cui trae origine la controversia portata all’attenzione della Corte di Legittimità riguarda il comportamento di un lavoratore, il quale, nelle more dell’aspettativa concessa dalla Società datrice di lavoro per gravi motivi familiari, si apprestava a svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili all’impresa della coniuge e, per tale ragione, veniva licenziato. Successivamente, avverso la sentenza resa in secondo grado di giudizio dalla Corte d’Appello di Roma, il ricorrente R.P. proponeva gravame in Cassazione, sostenendo come l'aspettativa concessa non avesse comportato benefici economici o costi per la collettività, e neppure conseguenze per il proprio datore di lavoro, atteso che non si era concretizzata nemmeno la necessità di sostituirlo. Tanto premesso, deve osservarsi come la Corte, conformemente a quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di merito, abbia respinto il ricorso. Invero, per i Giudici del Palazzaccio, non ha avuto rilievo la fattispecie per la quale l’odierno ricorrente abbia prestato la propria opera presso l'impresa coniugale.

Data: 29 Agosto 2022

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