CONTROVERSIE CONDOMINIALI – OPERE IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI E PER LE VEDUTE – ALTERAZIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO

Nell’ordinanza in commento (n. 16518/2023), la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in materia condominiale - ha fatto chiarezza in merito al concetto di decoro architettonico, ribadendo il seguente principio di diritto: «in materia di condominio negli edifici, nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni».

Data: 20 Settembre 2023
EDILIZIA POPOLARE - BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI ENTE PUBBLICO NON TERRITORIALE - MODALITÀ DI SOTTRAZIONE ALLA PUBBLICA DESTINAZIONE - INUSUCAPIBILITÀ

Nella sentenza in commento (n. 19951/2023), la Suprema Corte ha ribadito che in materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, quindi non certamente per effetto di usucapione, atteso che i diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell’ente al soddisfacimento del bisogno primario di una abitazione per cittadini non abbienti non sono usucapibili.

Data: 29 Agosto 2023
DISCIPLINA ANTIFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO - VIOLAZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI LESIONI COLPOSE

Nella sentenza in commento (n. 30169/2023), la Corte di Cassazione penale si è pronunciata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il caso che ci occupa trae scaturigine dalla caduta del dipendente di una società da un trabattello, posto a 1,52 metri di altezza da terra, durante il regolare espletamento dell’attività lavorativa, a seguito della quale riportava lesioni personali guaribili in oltre 40 giorni per trauma cranio-encefalico, con postumi invalidanti permanenti.

Data: 26 Luglio 2023
CONDOMINIO - NATURA DEL SOTTOTETTO - ESAME DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI QUALE PARAMETRO PER INDIVIDUARNE LA PROPRIETÀ

Nell’ordinanza in commento (n. 10269/2023), la Suprema Corte, pronunciandosi in materia condominiale, fa chiarezza sulla proprietà del sottotetto. Nel caso che ci occupa, il proprietario di un immobile sito all’interno di uno stabile condominiale aveva convenuto in giudizio i proprietari dell’ultimo piano del palazzo onde ottenere l’accertamento del diritto di comproprietà del vano sottotetto con contestuale rimessione in ripristino dello stato dei luoghi atteso che già nell’anno 1995 la parte convenuta aveva costruito delle opere murarie per rendere esclusivo l’utilizzo di una rilevante porzione del sottotetto, utilizzato dal condominio come deposito di materiale e per l’impianto centralizzato della tv.

Data: 21 Giugno 2023
REATI EDILIZI - PERMESSO A COSTRUIRE SUCCESSIVAMENTE ANNULLATO - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 38 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 - APPLICABILITÀ E REQUISITI

Nella sentenza in commento (n. 11783/2023), la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito ai presupposti per l’applicabilità dell’art. 38 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in materia di reati edilizi. Il caso che ci occupa trae scaturigine dal rigetto della richiesta di revoca di una ingiunzione a demolire relativa ad un capannone per la cui realizzazione l’odierno ricorrente era stato condannato nell’anno 1997 per il reato di cui agli artt. 20, lett. c), l. n. 47/1985 e 13, 14 l. n. 1086/1971 (edificazione sine titulo), cui seguiva, da parte dello stesso, nell’anno 2020 la presentazione di una istanza di revoca dell’ordine di demolizione, successivamente, una richiesta ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 380/2001, e, infine, una ulteriore domanda di annullamento/revoca dell’ingiunzione a demolire - tutte rigettate -.

Data: 31 Maggio 2023
EDILIZIA - ART. 5 LEGGE REGIONE CAMPANIA 28 DICEMBRE 2009, N. 19 - INTERVENTI STRAORDINARI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PREESISTENTI - INCREMENTO VOLUMETRICO - FATTISPECIE

Nella sentenza in commento (n. 11796/2023), la Suprema Corte, in tema di reati edilizi, chiarisce come per l’applicazione dell’art. 5 legge Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 - aumento, entro il limite massimo del 35%, della volumetria di edifici residenziali preesistenti a seguito di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione - è necessario che la destinazione urbanistica dell’area su cui l’edifico è ubicato resti immutata. Nel caso che ci occupa una società, di cui l’odierno ricorrente è il legale rappresentante, aveva eseguito la demolizione di un fabbricato residenziale e, successivamente, nella medesima area la costruzione di più fabbricati, beneficiando dell’incremento volumetrico del 35% di cui al summenzionato art. 5. Va però specificato che l’area in oggetto era classificata in parte “B-residenziale” e in parte “E-agricola” e solo su quest’ultima era stata realizzata la volumetria aggiuntiva (5 villette e 1 palazzina).

Data: 23 Maggio 2023
EDILIZIA POPOLARE - DECADENZA/REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE - L.R. LAZIO N. 12/1999, ART. 11, COMMA 1, LETT. C) - MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Nell’ordinanza in commento (n. 10017/2023), la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in materia di edilizia popolare - sancisce il seguente principio di diritto: «l’art. 11, comma 1, lett. c), della legge reg. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, là dove prevede, tra i requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, la “mancanza di titolarità” del diritto di proprietà “su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare” secondo gli altri requisiti di ubicazione e valore ivi indicati deve intendersi riferito sia all’acquisto del diritto di proprietà su immobile gravato da usufrutto, sia, come nella specie, all’acquisto della piena proprietà, seguito successivamente dalla costituzione di un usufrutto».

Data: 3 Maggio 2023
REATI EDILIZI - ORDINE DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTO ABUSIVO - ININFLUENTE LA DEDUZIONE DI VIZI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Nella sentenza in commento (n. 7637/2023), la Suprema Corte ribadisce che in tema di reati edilizi, ai fini della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo è ininfluente la deduzione di vizi inerenti il procedimento amministrativo seguito dalla Procura della Repubblica per l’affidamento dei lavori, atteso che l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe conseguenze sulla validità dell’atto impugnato.

Data: 18 Aprile 2023
POZZI GEOTERMICI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RENDITA CATASTALE - APPLICABILITÀ DELL’ART. 1, COMMA 2, L. N. 208/2015

Nella sentenza in commento (n. 7322/2023), la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: «in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo»

Data: 4 Aprile 2023
GIUDIZIO CIVILE E CTU - OMESSA COMUNICAZIONE DELL’INZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI E DEL DEPOSITO DELLA BOZZA DELLA PERIZIA - NULLITÀ DELLA CONSULENZA

Nell’ordinanza in commento (n. 3630/2023), la Suprema Corte ha stabilito che la mancata comunicazione da parte del consulente tecnico d’ufficio dell’inizio delle operazioni peritali e del deposito della bozza della perizia alle parti è causa di nullità dell’elaborato peritale. Nel caso che ci occupa, il Tribunale, in accoglimento del ricorso spiegato dalla ricorrente, aveva dichiarato il diritto della stessa a fruire dell’assegno di invalidità, basando la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Avverso tale sentenza l’Inps adiva la Suprema Corte di Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la circostanza che il Tribunale non avesse preso in considerazione la formulata eccezione di nullità della perizia per non aver il CTU inviato la comunicazione di inizio delle operazioni peritali né inviato la bozza della perizia.

Data: 8 Marzo 2023
MATERIA CONDOMINIALE - VIOLAZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPUTABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ - NO SOLIDARIETÀ DELL’AMMINISTRATORE PRO TEMPORE

Nella sentenza in commento (n. 4561/2023), la Suprema Corte rileva che nessuna norma o principio in materia affermi l’esistenza di responsabilità solidale dell’amministratore pro tempore di un Condominio per le violazioni poste in essere dai singoli condomini, potendo essere chiamato a rispondere solo per atti propri - omissivi e/o commissivi -. L’odierno giudizio trae scaturigine da una determinazione ingiuntiva emessa dall’ente comunale a seguito di una presunta violazione del regolamento sui rifiuti urbani, per la presenza, all’interno dei cassonetti, di rifiuti irregolarmente conferiti, avverso un Condominio e l’amministratore pro tempore, per responsabilità solidale.

Data: 21 Febbraio 2023
OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL C.T.U. EX ART. 170 D.P.R. N. 115/2002 - TERMINE DI PROPOSIZIONE - DEPOSITO TELEMATICO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE, IN LUOGO DI QUELLO DEL CONTENZIOSO CIVILE

Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte dispone che in tema di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), il deposito telematico del ricorso si perfeziona - anche ai fini del computo del termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione del provvedimento -, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, a nulla rilevando che il ricorso sia stato iscritto nel registro di volontaria giurisdizione, anziché nel registro del contenzioso civile. Nel caso che ci occupa, il ricorrente proponeva ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di inammissibilità dell’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. poiché ritenuta tardiva, adducendo la violazione dell’art. 170 cit. La parte rilevava di aver effettivamente depositato il ricorso in via telematica nel termine previsto dei 30 giorni dalla comunicazione/notificazione del provvedimento - come risultante dagli atti - con iscrizione a ruolo presso la volontaria giurisdizione e che, successivamente, tale causa veniva rimessa agli affari civili contenziosi del Tribunale e riscritta nel relativo ruolo, oltre il termine previsto.

Data: 7 Febbraio 2023
DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - DISTANZA MINIMA TRA PARETI FINESTRATE - FINESTRA DI UNA PARETE CHE NON FRONTEGGIA L’ALTRA PARETE - ADESIONE DELLE PARETI SU TUTTO IL FRONTE E SU TUTTA L’ALTEZZA SENZA INTERSTIZI E/O INTERCAPEDINI - ESCLUSIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 9 D.M. N. 1444/1968

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte si pronuncia in materia di distanze tra edifici, sancendo il seguente principio di diritto: «L’obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall’art. 9 d.m. n. 1444/1968, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima di altezza minore dell’altra), tranne che le due pareti aderiscano in basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui». Nel caso che ci occupa, una società aveva costruito un edificio di 17 metri di altezza, con un lato in aderenza allo stabile confinante - per metri 8,70 - e con restante porzione che non fronteggiava alcun edificio; stabile di proprietà di altra società. Quest’ultima adiva in giudizio l’acquirente dell’appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio di nuova costruzione per violazione della distanza prevista ex lege tra la proiezione in altezza dello stabile di sua proprietà e la nuova parete finestrata dell’unità immobiliare del convenuto.

Data: 6 Dicembre 2022
AREA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A COPERTURA DI UN TRATTO DI UN TORRENTE - PERMESSO DI COSTRUZIONE - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Nel caso che ci occupa, le due società ricorrenti, quali proprietarie-gestrici di un supermercato il cui edificio sorgeva in un Condominio adiacente a un torrente, in area soggetta a vincolo paesaggistico, ricorrevano per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche (TSAP) che confermava la legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco del Comune a mezzo della quale si ingiungeva l’immediata e completa rimozione di tutto quanto avesse potuto ostruire o impedire il naturale deflusso delle acque del summenzionato torrente apposto dalle ricorrenti. La vicenda è particolarmente complessa. Le due parti ricorrenti avevano ricevuto dal Comune l’autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio a copertura di un tratto del torrente. Il permesso a costruire veniva impugnato dal proprietario di una unità immobiliare facente parte del suddetto Condominio innanzi al TSAP, che accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione le due parti soccombenti adivano la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, annullavano la precitata sentenza del TSAP.

Data: 18 Ottobre 2022
INFORTUNIO SUL LAVORO - APPALTO - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Nel caso che ci occupa, i due ricorrenti - rispettivamente datore di lavoro e committente -, avevano presentato ricorso avverso la decisione della Corte d’appello che, in linea con quanto deciso nel giudizio di prime cure, aveva confermato l’addebito nei confronti degli imputati del reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore “in nero”, aggravato dalla violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro adduceva che i lavori in sicurezza competessero al committente, di contro il committente sosteneva l’imprevedibilità della condotta dell’impresa appaltatrice e del lavoratore quale esimente di responsabilità, oltre altre motivazioni; censure - come rilevato dalla Corte - attinenti il merito e, dunque, non proponibili in sede di legittimità.

Data: 20 Settembre 2022
È COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO ACCERTARE SE LA TORRE EOLICA, BENCHÉ STABILMENTE INFISSA AL SUOLO, ASSOLVA, OLTRE ALLA FUNZIONE PASSIVA DI SOSTEGNO\SUPPORTO STATICO AL PARI DI UN TRALICCIO DI UNA LINEA ELETTRICA, ANCHE QUELLA DI COMPONENTE ATTIVA ED ESSENZIALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

La questione prende avvio dal ricorso presentato da una società elettrica che in primo grado aveva impugnato gli avvisi con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale proposta dalla società con procedura Docfa, conseguente alla L. n. 208 del 2015, relativa ad un parco eolico molisano. Il ricorso era stato accolto in primo grado. Avverso detta pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, impugnazione che veniva rigettata dalla Commissione Regionale del Molise, di tal chè la medesima Agenzia si determinava a proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza resa dal Giudice di secondo grado, ricorrendo al medesimo motivo di ricorso eccepito e respinto in appello. Nello specifico, l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che, a dire della medesima Agenzia, ai sensi della circolare 1° febbraio 2016, n. 2/E, nella stima del cespite non può non considerarsi la torre o palo eolico, inteso quale elemento saldamente ancorato al suolo e che costituisce materialmente una struttura o costruzione che serve da sostegno agli aereogeneratori.

Data: 12 Luglio 2022
L'ATTO CON CUI UNA SOCIETÀ DI LEASING ACQUISTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CORSO DI COSTRUZIONE CONCEDENDOLO POI IN LOCAZIONE E RICEVENDO I CANONI DI LOCAZIONE QUALE CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE, PRESUPPONE CHE L'IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE SIA VERSATA IN MISURA PROPORZIONALE E NON FISSA

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza di seguito riportata trae origine dalla vicenda che si va in questa sede a rappresentare. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto dalla società R. s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e concernente l'opposizione avverso tre distinti avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell'imposta ipotecaria e di quella catastale in misura proporzionale, stante il presupposto per il quale - a proprio dire - gli atti di trasferimento degli impianti fotovoltaici " in costruzione" alla società di leasing fossero soggetti all'imposta proporzionale, trattandosi di vendite di diritto di proprietà superficiaria attinenti a beni strumentali concessi in locazione finanziaria. La CTR lombarda confermava la pronuncia resa dai Giudici milanesi, reputando corretta l'applicazione della tassazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, affermando che gli impianti fotovoltaici, per loro natura, sono contemplabili quali beni strumentali nonostante, al momento della compravendita, risultino ancora in costruzione.

Data: 28 Giugno 2022
L'ATTO CON CUI UNA SOCIETÀ DI LEASING ACQUISTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CORSO DI COSTRUZIONE CONCEDENDOLO POI IN LOCAZIONE E RICEVENDO I CANONI DI LOCAZIONE QUALE CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE, PRESUPPONE CHE L'IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE SIA VERSATA IN MISURA PROPORZIONALE E NON FISSA

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza di seguito riportata trae origine dalla vicenda che si va in questa sede a rappresentare. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto dalla società R. s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e concernente l'opposizione avverso tre distinti avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell'imposta ipotecaria e di quella catastale in misura proporzionale, stante il presupposto per il quale - a proprio dire - gli atti di trasferimento degli impianti fotovoltaici " in costruzione" alla società di leasing fossero soggetti all'imposta proporzionale, trattandosi di vendite di diritto di proprietà superficiaria attinenti a beni strumentali concessi in locazione finanziaria. La CTR lombarda confermava la pronuncia resa dai Giudici milanesi, reputando corretta l'applicazione della tassazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, affermando che gli impianti fotovoltaici, per loro natura, sono contemplabili quali beni strumentali nonostante, al momento della compravendita, risultino ancora in costruzione.

Data: 14 giugno 2022
GLI IMPIANTI IDROELETTRICI NECESSITANO, PER LA LORO SUSSISTENZA, TANTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO, QUANTO DI UNA SPECIFICA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE A FINI IDROELETTRICI

La questione oggetto di esame prende spunto dall’impugnazione di una sentenza del T.A.R. Lazio, la quale respingeva il ricorso dell'appellante, ritenendo legittimo il diniego da parte del Gestore della concessione della qualifica di "impianto alimentato da fonti rinnovabili" (Qualifica IAFR) chiesta dalla Società ai fini dell'accesso agli incentivi e concernente l'impianto idroelettrico sito nel Comune di Cesinali. In particolare, parte appellante fondava l’impugnazione della richiamata sentenza su due articolati motivi di ricorso. Con il primo, la stessa evidenziava la circostanza alla stregua della quale il D.M. 18 dicembre 2008 non avrebbe richiesto, ai fini dell’ottenimento della Qualifica IAFR, una concessione di derivazione a uso idroelettrico, atteso che la suddetta disposizione legislativa avrebbe contemplato una mera "concessione di derivazione", non specificandone la tipologia.

Data: 7 Giugno 2022
IN TEMA DI SICUREZZA ANTINCENDIO, RISPONDE DEL REATO DI CUI AGLI ARTT. 16 E 20, COMMA 1, D.LGS. 8 MARZO 2006 N. 139, IL SINDACO CHE OMETTE DI RICHIEDERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER UNA SCUOLA COMUNALE, IN ASSENZA DI FORMALE ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AD ALTRO SOGGETTO

La vicenda processuale oggetto di odierna disamina può così sintetizzarsi. Con sentenza del 6 giugno 2019, il Tribunale di Taranto condannava D.P.E. alla pena di € 800 di ammenda, per aver omesso, in qualità di Sindaco pro tempore, di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola media statale comunale, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16, e art. 20, comma 1. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato presentava ricorso per cassazione, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo, il Sindaco p.t. evidenziava come fosse del tutto erroneo configurare una responsabilità a suo carico, in luogo di quella del Dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, attesa la circostanza per la quale, dopo aver avuto contezza della verifica ispettiva dei Vigili del Fuoco, il ricorrente avesse impartito congrue disposizioni al Segretario comunale e al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, alle quali era seguita sinanche delibera della Giunta comunale.

Data: 31 Maggio 2022

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