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CONTENZIOSO TRIBUTARIO - APPELLO - TERMINI - APPLICABILITÀ DELL’ART. 155 C.P.C. - COMPUTO SECONDO IL CALENDARIO COMUNE
Nell’ordinanza in commento (n. 35570/2023), la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: «Per i termini determinati ad “anni” e a “mesi” trova applicazione il criterio dettato dall’art. 155, cod. proc. civ., secondo il quale gli stessi si computano secondo il calendario comune, quindi secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum.
Data:9 Gennaio 2024
BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTI PER LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO - SOTTRAZIONE DI CESPITI ATTIVI EFFETTIVI E ESISTENTI, DISPONIBILITÀ DEI BENI NON RINVENUTI
Nella sentenza in commento (n. 28256/2023), la Corte di Cassazione penale ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta per distrazione è necessario che siano stati sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e sicuramente esistenti.
Data:19 Dicembre 2023
EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – CONFIGURABILITÀ DEL REATO – NECESSARIO ACCERTAMENTO DEL DOLO SPECIFICO
Nella sentenza in commento (n. 42497/2023), la Corte di Cassazione penale, nel ribadire che per la configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è necessario l’accertamento del dolo specifico del soggetto agente, ha chiarito le modalità con le quali provare la volontà di commettere il reato in oggetto. La vicenda trae scaturigine dalla decisione della Corte d’Appello, che in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale, riteneva l’imputato colpevole del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), in quanto - titolare di un laboratorio per l’assemblaggio di capi di vestiario irregolare-, aveva istigato il legale rappresentate di altra società ad emettere le relative fatture. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto l’odierno ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’errata valutazione della propria responsabilità con riferimento alla volontà di favorire soggetti terzi.
Data:29 Novembre 2023
BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - NECESSITÀ DI PROVARE L’INTENZIONE DOLOSA DELL’AMMINISTRATORE, ANCHE IN CASO DI MANCATA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Nella sentenza in commento (n. 42856/2023), la Corte di Cassazione penale chiarisce che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, anche in mancanza delle scritture contabili, ai fini della configurabilità del dolo specifico, è necessario svolgere una ulteriore indagine che consenta di ricondurre tale elemento oggettivo alla scelta dolosa dell’amministratore della società.
Data:14 Novembre 2023
OMESSA DICHIARAZIONE IVA - RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI DIRITTO DELLA SOCIETÀ
Nella sentenza in commento (n. 40490/2023), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di omessa dichiarazione IVA, si configura la responsabilità del legale rappresentante/amministratore di diritto della società - in quanto soggetto obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni fiscali relative all’ente -, in virtù dell’art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Data:2 Novembre 2023
CESSIONE RAMO D’AZIENDA – REGIME DELLE IMPOSTE DIRETTE E IVA – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Nell’ordinanza in commento (n. 26716/2023), la Suprema Corte si è pronunciata in materia di cessione di ramo di azienda. La vicenda trae scaturigine dall’impugnazione di un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, - a mezzo del quale era stata recuperata a tassazione la plusvalenza dichiarata dalla società contribuente nel modello unico, nell’apposito spazio concernente le plusvalenze relative ad operazioni esenti, per conferimento di un asserito ramo d’azienda, in regime di neutralità fiscale, in una neocostituita società, esercente attività di locazione immobiliare, di cui il contribuente deteneva il 100% delle quote -, rigettata dalla Corte tributaria provinciale e, in secondo grado, accolta dalla Corte tributaria regionale
Data:17 Ottobre 2023
AGEVOLAZIONI FISCALI SULLA PRIMA CASA – TERMINE DI MESI 18 PER IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DELL’ACQUIRENTE DI CUI ALL’ART. 1, NOTA 2-BIS DELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. N. 131/1986 – NATURA.
Nell’ordinanza in commento (n. 24488/2023), la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sulla natura del termine previsto per il trasferimento della residenza del soggetto che acquista un immobile al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali di prima casa. La vicenda trae scaturigine dall’opposizione di un contribuente all’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate a mezzo del quale veniva disconosciuta l’applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto di immobile prima casa atteso che il soggetto non aveva provveduto al trasferimento della propria residenza entro il termine dei 18 mesi dall’acquisto. Il contribuente, soccombente nel primo grado di giudizio, risultava vittorioso in appello e, avverso tale decisione del giudice di seconde cure, l’ente proponeva ricorso per cassazione, eccependo la natura perentoria del termine de quo.
Data:3 Ottobre 2023
ESDEBITAZIONE - ART. 142 LEGGE FALLIMENTARE - ILLECITI FISCALI COMMESSI DALLA SOCIETÀ PRIMA DEL FALLIMENTO - VALUTAZIONE DELL’IRRISORIETÀ DELLA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI.
Nell’ordinanza in commento (n. 15359/2023), la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al beneficio di esdebitazione per il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo dichiarata fallita. Più nel dettaglio, - con riferimento a quanto disposto dall’art. 142, commi 1 e 2, della legge fallimentare -, la Suprema Corte ha chiarito che: la consumazione di illeciti fiscali da parte di una società prima della dichiarazione di fallimento non impedisce l’accesso al beneficio dell’esdebitazione; oltre che la irrisorietà delle percentuali di soddisfazione dei creditori - circostanza ostativa di cui all’art. 142, comma 2, legge fall. - va valutata con riferimento al principio del favor debitoris.
Data:26 Settembre 2023
REATI TRIBUTARI – VALUTAZIONI COMPIUTE IN SEDE DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – NO VALORE VINCOLANTE, MA POSSIBILITÀ DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA NEL PROCESSO PENALE
Nella sentenza in commento (n. 24525/2023), la Corte di Cassazione penale, in tema di reati tributari, ha precisato che le valutazioni compiute in sede di accertamento tributario non sono vincolanti per il giudice penale, tuttavia, con adeguata motivazione, è possibile trarne elementi probatori a sostegno del proprio convincimento. Nel caso che ci occupa, l’odierno ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna dell’imputato - quale legale rappresentante di una società - alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale. Il ricorrente censurava fondamentalmente il vizio di motivazione, nonché il travisamento della prova sulla quale la medesima si fondava.
Data:12 Settembre 2023
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA - NO CORRELAZIONE MECCANICA DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE.
Nell’ordinanza in commento (n. 18459/2023), la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi in materia di contenzioso tributario – chiarisce che alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell’atto impugnato in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese. Nel caso che ci occupa l’odierno ricorrente impugnava innanzi alla CTP una cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposta di registro relativa ad una sentenza, in quanto vi era stata una erronea identificazione del destinatario. La CTP emetteva sentenza di non luogo a deliberare per cessata materia del contendere, in quanto già in sede di autotutela l’ente aveva riconosciuto l’errore annullando la cartella, e disponeva la compensazione delle spese di giudizio. Avverso tale decisione il contribuente adiva la CTR che rigettava il gravame, ritenendo che il ricorrente, essendo già venuto a conoscenza dell’intervenuto sgravio in sede di autotutela, avesse intrapreso un’azione giudiziaria nella consapevolezza della sua superfluità.
Data:19 Luglio 2023
ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RIVALUTAZIONE DEGLI ARRETRATI - TASSAZIONE SEPARATA - FATTISPECIE
Nell’ordinanza in commento (n. 3485/2023), la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sulla tassazione separata degli arretrati percepiti sull’assegno divorzile. Nel caso che ci occupa, la contribuente - persona divorziata con assegno periodico a carico dell’ex coniuge - aveva ottenuto, a seguito di azione giudiziaria, la revisione dell’importo dell’assegno; percepita la somma in un’unica soluzione, la dichiarava per l’anno di imposta 2008, periodo di effettivo incasso. Di tale importo ne richiedeva all’Agenzia delle Entrate tassazione separata e contestuale rimborso di quanto in eccesso versato; richiesta che veniva rigettata dall’ente. Impugnato il provvedimento, in primo grado veniva rigettato, mentre in appello la decisione veniva parzialmente riformata ritenendo che quanto percepito non fosse considerabile quale somma una tantum, bensì equiparabile agli assegni periodici corrisposti dal coniuge nella misura fissata dal giudice.
Data:4 Luglio 2023
LOCAZIONE IMMOBILIARE - CONSEGUENZE DEL MANCATO VERSAMENTO DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL’IMPOSTA DI REGISTRO - ESCLUSIONE DELLA NULLITÀ PER OMESSA REGISTRAZIONE EX ART. 1, COMMA 346, L. N. 311/2004
Nell’ordinanza in commento (n. 13870/2023), la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in materia di contratto di locazione, ha ribadito il seguente principio di diritto: «Il mancato versamento di alcune annualità della imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva agli effetti della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui alla norma dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto».
Data:14 Giugno 2023
AGGIORNAMENTO ALL’OPERA “LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA”. a cura dell’avv. Alfonso Cerrato
L’articolo unico della recente Legge 21 aprile 2023, n. 41 nel convertire - con modificazioni - il c.d. decreto sul PNNR 3 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative” ha confermato le novità introdotte - a suo tempo - dall’art. 38 rubricato “Disposizioni in materia di crisi di impresa” all’art. 25-bis d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.) dedicato alle c.d. “Misure premiali in ambito tributario”. Il suddetto art. 25-bis è stato introdotto all’interno dell’impianto normativo del C.C.I.I. dal secondo decreto correttivo-integrativo del nuovo C.C.I.I. qual è il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Data:9 Maggio 2023
TRIBUTI - OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA - SOGGETTO OBBLIGATO NELLE FATTISPECIE DI SOCIETÀ - RAPPRESENTANTE LEGALE E CONNESSO POTERE DI RAPPRESENTANZA
Nella sentenza in commento (n. 13319/2023), la Suprema Corte chiarisce che, nella fattispecie delle società, ai fini dell’individuazione del soggetto imputabile del delitto di omesso versamento dell’IVA, la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquisiscono direttamente con l’atto di nomina, a nulla rilevando il momento di iscrizione della nomina stessa nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383, c. 4, c.c., avendo questa efficacia dichiarativa e non costitutiva. La vicenda in oggetto trae scaturigine dall’impugnazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari per la confisca di una ingente somma a seguito di omesso versamento dell’IVA da parte dell’amministratore di una società (reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000).
Data:3 Maggio 2023
TRIBUTI LOCALI DOPO LA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMU - RIDUZIONE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 3, LETT. B, D.L. N. 201/2011 - CASI DI APPLICAZIONE: FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI E NON UTILIZZATI
Nell’ordinanza in commento (n. 5804/2023), la Suprema Corte chiarisce che, in tema di IMU, per l’applicazione della riduzione prevista ex art. 13, c. 3, lett. b, d.l. n. 201/2011 - convertito con modif. dalla l. n. 214/2011 -, devono essere considerati inagibili, inabitabili e non utilizzati, i fabbricati che presentano un degrado fisico sopravvenuto o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Data:21 Marzo 2023
PROCESSO TRIBUTARIO E TERMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA PRESSO LA SEDE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
Nell’ordinanza in commento (n. 2303/2023), la Suprema Corte - richiamando l’orientamento delle SS.UU. - si è pronunciata in merito alla decorrenza del termine breve per proporre impugnazione avverso una sentenza emessa a seguito di un giudizio tributario, ritenendo valida la notifica eseguita presso l’Agenzia delle EntrateRiscossione. Nel caso che ci occupa, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione adiva la Corte di Cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello spiegato dall’ente in quanto l’atto era stato notificato oltre il termine dei sessanta giorni previsto dall’art. 51 del d.lgs. n. 546/1992. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la CTR avesse erroneamente individuato il termine decadenziale per la proposizione dell’appello, avendo ritenuto idonea a far decorrere tale termine per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente, ossia presso la sede legale dell’ente, anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito in giudizio.
Data:14 Febbraio 2023
EDILIZIA PER LE CASE POPOLARI - ICI (IMPOSTA SOSTITUITA SUCCESSIVAMENTE DALL’IMU) - REGIME DI ESENZIONE
Nel caso che ci occupa, l’ente comunale proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che - a conferma di quanto statuito nel primo grado di giudizio -, aveva sancito l’illegittimità di due avvisi di accertamento notificati dal Comune relativi all’ICI per l’anno 2008 su immobili destinati ad alloggi sociali, ritenendo che tali immobili dovessero sempre essere inquadrati nella categoria di abitazione principale e, pertanto, esenti dal pagamento della suddetta imposta, così come le relative pertinenze. Più nel dettaglio, l’ente lamentava, tra l’altro, l’erronea applicazione da parte del giudice della disciplina prevista per l’IMU (imposta che ha sostituito dall’anno 2012 l’imposta comunale sugli immobili c.d. ICI) atteso che l’esenzione dal pagamento di tale tassa è prevista per gli immobili destinati alla locazione che possiedono le caratteristiche individuate dal d.m. del 22 aprile 2008 - ovvero l’uso residenziale, la locazione permanente, il ricorrere della funzione di interesse generale -; l’erronea qualificazione di immobili quali pertinenze; la mancata valutazione da parte della CTR di un fatto controverso ed essenziale per la decisione ovvero che gli immobili tassati non erano né adibiti ad abitazione principale, né pertinenze di abitazioni principali, nonché l’assenza di ragioni idonee a ripercorrere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice.
Data:31 Gennaio 2023
VERIFICHE FISCALI - EMISSIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO PRIMA DEL TERMINE DILATORIO DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 7, L. N. 212/2000 SOLO PER COMPROVATE RAGIONI DI URGENZA
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione sancisce il seguente principio di diritto: «In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico ex ante, relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria e vagliata dall’organo giudicante». Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava agli odierni controricorrenti degli avvisi di accertamento per la rideterminazione dell’IVA dovuta per il recupero a tassazione di fatture afferenti operazioni parzialmente inesistenti. I contribuenti adivano la Commissione tributaria provinciale - eccependo, tra l’altro, il mancato rispetto del termine di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 -, che accoglieva il ricorso; decisione confermata anche nel secondo grado di giudizio.
Data:20 Dicembre 2022
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE - INTRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI - PRINCIPIO APPLICABILE ANCHE ALLE SOPRATTASSE E ALLE PENE PECUNIARIE SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITE CON SANZIONI PECUNIARIE DI UGUALE IMPORTO
Nell’ordinanza in commento, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Suprema Corte stabilisce l’applicabilità del principio della intrasmissibilità agli eredi del contribuente, atteso il carattere personale di tale responsabilità e la valenza del medesimo principio anche per le soprattasse e le pene pecuniarie successivamente sostituite con sanzioni pecuniarie di uguale importo. Gli odierni ricorrenti - in qualità di eredi - impugnavano con ricorso per cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale lamentando la violazione da parte della medesima dell’art. 8 d.lgs. n. 472/1997. La CTR, in conformità a quanto statuito nel primo grado di giudizio e stante l’accertamento della sussistenza del debito d’imposta del de cuius per insufficiente versamento IVA, aveva confermato la legittimità del recupero dell’imposta e della relativa sanzione, trattandosi di evasione d’imposta e non di errore formale del contribuente.
Data:29 Novembre 2022
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - SOPRAVVENIENZA E/O ESCLUSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI - IL D.P.R. N. 601/1973 E LA REGOLA DEL “NUMERUS CLAUSUS”
Il caso che ci occupa verte sull’obbligo o meno del versamento delle imposte catastali ed ipotecarie a seguito della registrazione del contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile rientrante nel programma pubblico di edilizia c.d. economica e popolare stipulato tra un privato e una persona giuridica soggetta a IVA, in qualità di venditore. Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che confermava l’esistenza del beneficio fiscale ex art. 32 d.p.r. n. 601/1973 per trasferimenti aventi ad oggetto aree immobiliari predette. L’ente sosteneva che il giudice di secondo grado avesse erroneamente ritenuto di poter estendere l’applicabilità dell’art. 32, comma 2, d.p.r. n. 601/1973 anche ad atti sottoposti ad IVA, sulla scorta, altresì, del principio di alternatività tra IVA e registro.