La vicenda oggetto di disamina riguarda il ricorso introitato innanzi alla Corte di Legittimità da R.D.T.G.,e trae origine dall'atto con cui, in data 28/9/2012, Equitalia Centro S.p.A. notificava al ricorrente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per asserito mancato pagamento di n. 4 cartelle esattoriali, concernenti il pagamento complessivo della somma di Euro 39.969,81 dovuta per una serie di violazioni del Codice della Strada sanzionate dal Comune di Firenze. Conseguentemente alla notifica dell’anzidetta comunicazione, l’odierno ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Firenze, convenendo in giudizio sia Equitalia che il Comune di Firenze, sostenendo l’inesistenza o, gradatamente, la nullità della notificazione sia delle quattro cartelle esattoriali, sia dei verbali d'infrazione. Il Giudice di Pace di Firenze, successivamente, accoglieva l’opposizione nel presupposto della nullità delle notificazioni dei verbali. Dopodiché, instauratosi correttamente il procedimento di secondo grado, al termine dello stesso, decidendo sui separati appelli proposti dal Comune di Firenze e da Equitalia Centro, il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza del GdP, accoglieva in parte le censure sollevate dagli appellanti, reputando prescritto il credito di cui a due delle cartelle di pagamento, mentre la rigettava per le altre due cartelle. Ciò posto, R.D.T.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2799/2017, e, con separati controricorsi, si sono all’uopo costituiti in giudizio il Comune di Firenze e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 2 Inquadrati preliminarmente i termini della vicenda che ci occupa, la Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza oggetto di disamina, ha stabilito come l’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 – c.d. pace fiscale – convertito, con modificazione, nella legge n. 136 del 2018, in materia di cosiddetto “saldo e stralcio” , si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore pari ad € 1.000,00 cui è correlato l’annullamento previsto dalla norma, non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi.