IN TEMA DI IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE, LA BASE IMPONIBILE DEVE ESSERE DETERMINATA SULLA SCORTA DEL VALORE VENALE DEL BENE, E NON DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AL CEDENTE. NON RILEVA LA CIRCOSTANZA CHE LA VENDITA DELL'IMMOBILE SIA ASSOGGETTATA AD IVA E NON AD IMPOSTA DI REGISTRO

La vicenda in esame prende spunto dalla pronuncia resa in primo grado dalla CTP di Roma, la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'avviso di liquidazione tramite il quale l'Ufficio aveva richiesto l'imposta ipotecaria e catastale, con sanzioni ed interessi, in relazione all'atto di compravendita avente ad oggetto un compendio immobiliare costituito da fabbricato e limitrofo terreno, con imposta commisurata ed accertata dall'Agenzia delle Entrate pari ad € 2.576.000,00 a fronte di quello dichiarato, pari ad € 595.579,00. Avverso detta pronuncia la società ricorrente adìva la CTR Lazio, la quale, in secondo grado di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso la sentenza resa dalla CTP di Roma.

Data: 5 Luglio 2022
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA DOVUTA IN CASO DI PERMUTA, LA BASE IMPONIBILE VA INDIVIDUATA TENENDO CONTO DEL VALORE DEL BENE CHE DÀ LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA IPOTECARIA, A PRESCINDERE SE QUEL VALORE COINCIDA O MENO CON QUELLO PIÙ ALTO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

La questione sottesa alla pronuncia in esame prende avvio dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato l'imposta ipotecaria dovuta rispetto ad una permuta avente ad oggetto, da un lato, la cessione di fabbricati e, dall'altro, la cessione di un terreno sito in un piano urbanistico particolareggiato. Questo giudizio si concludeva, in secondo grado di giudizio, con la sentenza n. 82 del 2014, resa dalla Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano, a mezzo della quale la Commissione Tributaria, pur confermando la correttezza del criterio di calcolo applicato, accoglieva il ricorso introitato dalla contribuente, sancendo come, nello specifico, dovesse trovare applicazione l'agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, con conseguente determinazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa. Sta di fatto che avverso tale pronuncia di appello, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Data: 21 giugno 2022
AI FINI DELL’ESCLUSIONE DA IRAP, LE SOCIETÀ SEMPLICI, ESERCENTI ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E GLI STUDI ASSOCIATI DEVONO PROVARE CHE NON SI È COSTITUITO IL VINCOLO ASSOCIATIVO

Il principio di diritto in epigrafe emarginato segue alla vicenda che ha visto la Commissione Tributaria Regionale della Toscana – Sezione staccata Livorno respingere il ricorso introitato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale M. contro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'IRAP versata dal contribuente con riferimento agli anni d'imposta dal 2005 al 2008. Invero, i Giudici di secondo grado, muovendo dall’assunto in base al quale il reddito di uno studio associato viene assoggettato all'IRAP "a meno che il Contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati", evidenziavano come, nel caso di specie, il contribuente aveva "documentalmente provato come il reddito prodotto dall'associazione professionale fosse esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati tale da escludere l'assoggettabilità all'imposta". Ciò posto, per tale suesposta ragione, l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame in Cassazione.

Data: 14 giugno 2022
LA MANCATA COMPILAZIONE DI UN QUADRO APPOSITO NON INTEGRA IL REATO DI OMESSA DICHIARAZIONE PREVISTO EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000 MA, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, QUELLO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO MEDESIMO

La sentenza oggetto di disamina prende spunto dalla condanna di un contribuente sia in primo, che in secondo grado, per la violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, che disciplina l'omessa dichiarazione della denuncia obbligatoria relativa alle imposte su redditi o sul valore aggiunto. In particolare, l’accusa mossa nei confronti dell’imputato era di aver sì presentato tempestivamente la dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette ed IVA per l'anno d'imposta 2011, ma di aver lasciato in bianco lo spazio RS. Ciò posto, l'imputato ricorreva per Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la mancata correlazione tra accusa e decisione ex artt. 521 - 522 - 604 c.p.p. ed eccependo, di conseguenza, la nullità della sentenza, per aver la stessa assimilato la mera incompletezza - riconducibile, al più, al diverso reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - al delitto omissivo punito ai sensi dell'art. 5 del decreto anzidetto.

Data: 29 Marzo 2022
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO LESIVA DEL DECORO PROFESSIONALE LA LIQUIDAZIONE DI UNA SOMMA OMNICOMPRENSIVA INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI

Nel caso di specie, accadeva che un contribuente impugnava una intimazione di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo l'intervenuta prescrizione del tributo. La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese di lite. Il contribuente, dappoi, proponeva relativo gravame avverso l’illegittima compensazione; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio quantificandole "in € 300,00 per il primo grado ed € 300,00 per il secondo". Ciò posto, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione avverso tale ultima pronuncia, evidenziando l’erroneità della sentenza resa nella parte in cui aveva operato una liquidazione delle spese legali in misura inferiore ai minimi tariffari, ledendo, in tale maniera, il decoro professionale.

Data: 1 Marzo 2022
NEL PROCESSO TRIBUTARIO, LA PARTE RESISTENTE LA QUALE, IN PRIMO GRADO, SI SIA LIMITATA AD UNA CONTESTAZIONE GENERICA DEL RICORSO PUÒ RENDERE SPECIFICA LA STESSA IN SEDE DI GRAVAME

Nella pronuncia oggetto di disamina la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sui limiti di ammissibilità di un gravame nel quale la ricorrente abbia meglio circostanziato gli elementi in diritto a fondamento della propria posizione difensiva. In particolare nella sentenza in commento gli Ermellini hanno nuovamente posto l’attenzione sull’esatta interpretazione dell’art. 57, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, con particolare riguardo al divieto di proporre nuove eccezioni in appello. Nel caso specifico è accaduto che, secondo il contribuente l’eccezione formulata da parte dell’Ufficio - secondo cui la nozione di possesso recepita dall'art. 17 T.u.i.r. si doveva intendere riferita all'effettiva titolarità dell'azienda ed il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la definitività dell'accertamento sulla durata ultraquinquennale (pari a 32 anni) del possesso dell'azienda da parte del contribuente (dovendosi sommare quello della de cuius a quello dell'erede, ai sensi dell'art. 1146 c.c.) - avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, l'eccezione dell'Ufficio, di tal che l'appello dell'Ufficio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Data: 22 Febbraio 2022
IN TEMA DI IMU, NON SUSSISTE IL DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE PREVISTA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE QUANDO IL CONTRIBUENTE RISIEDE IN UN ALTRO COMUNE RISPETTO AL CONIUGE

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte si è occupata del problema relativo all’eventuale applicazione dell’agevolazione prevista in tema di IMU sull’abitazione principale per coniugi residenti in Comuni diversi. In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire il principio per cui l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. Infatti, l'agevolazione richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente nell'immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente e, di conseguenza, è necessario che l'abitazione principale sia solo una, anche in caso di coniugi separati di fatto. Pertanto, l'esenzione dall'Imposta, nel caso in cui i due coniugi non separati legalmente abbiano destinato due diversi immobili ad abitazione principale, anche se ubicati in Comuni diversi, è da negarsi.

Data: 15 Febbraio 2022
NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI – PRINCIPIO DELLA “SCISSIONE SOGGETTIVA” DEGLI EFFETTI

Con la sentenza n. 40543/2021 la Cassazione, a Sezioni Unite, si pronuncia su una tematica - la notificazione degli atti di imposizione tributaria - di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto; atteso che, l’esatta individuazione del momento di perfezionamento della notifica di tali atti, risulta essere fondamentale sia per il soggetto notificante (per i termini di prescrizione/decadenza), sia per il destinatario (per la decorrenza dei termini per il pagamento e/o per la presentazione di un eventuale ricorso avverso l’atto). Nel caso che ci occupa, alla Suprema Corte venivano sottoposte due fondamentali questioni, ovvero: 1) l’applicabilità del principio di “scissione soggettiva” degli effetti della notificazione anche degli atti di imposizione tributaria; 2) l’applicabilità del predetto principio anche nel caso di notifica effettuata da un messo notificatore speciale ex art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 e non dall’ufficiale giudiziario. Per dirimere le due questioni, in primis, la Corte delinea la natura dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria.

Data: 1 Febbraio 2022
PER CONSULENTE FISCALE DEVE INTENDERSI COLUI CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELL’ESERCIZIO DELLA SUA PROFESSIONE, ANCHE SE NON ISCRITTO IN UN ALBO E NON PROVVISTO DELLA SPECIFICA ABILITAZIONE, E CIÒ ANCHE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE AI SENSI DELL’ART. 13-BIS, COMMA 3, D.LGS. N. 74/2000

Nella interessantissima pronuncia in esame la Suprema Corte, nel pronunciarsi in punto di applicazione di circostanze aggravanti per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale, riciclaggio e indebita compensazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché di commissione di tali reati nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale, ha provveduto a meglio circoscrivere la qualifica di consulente fiscale. Più nello specifico, la suprema Corte ha affermato che è doveroso “attribuire alla nozione più generale di professionista, in assenza di richiami specifici, un significato sostanziale, ricomprendendovi cioè chiunque svolga attività di consulenza fiscale nell'esercizio della sua professione (dunque commercialisti, avvocati, consulenti e così via)”. Secondo l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza civile di legittimità, le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria), non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione né si tratta di attività riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione. 2

Data: 25 Gennaio 2022
IL PROCESSO TRIBUTARIO È STRUTTURATO COME GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE DI UN ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NEL QUALE L'UFFICIO ASSUME LA VESTE DI ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE, E LA SUA PRETESA È QUELLA RISULTANTE DALL'ATTO IMPUGNATO, SIA PER QUANTO RIGUARDA IL PETITUM CHE PER QUANTO RIGUARDA LA CAUSA PETENDI, RISPETTO ALLE QUALI L’UFFICIO NON PUÒ INTRODURRE NUOVI PROFILI DI INDAGINE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Nella sentenza oggetto di disamina la Suprema Corte si occupa della questione che ha avuto inizio dall’impugnativa da parte di un contribuente di due avvisi di accertamento relativi a diversi periodi di imposta, redatti con metodo sintetico, con i quali erano stati accertati maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati. Il contribuente, nello specifico, deduceva che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, all’uopo rilevando come gli incrementi patrimoniali sarebbero stati da ascrivere a redditi esenti di diversa provenienza, costituiti da riscossione di polizza vita, finanziamenti infruttiferi dei familiari e saldo attivo di conto corrente e deducendo la natura meramente virtuale di alcuni ammortamenti. In primo grado il ricorso veniva accolto. A seguito di impugnazione proposta dall’Ufficio, la Commissione Territoriale regionale competente accoglieva il gravame rilevando che il contribuente non dovesse dare la prova delle sole disponibilità liquide a fronteggiare l’ammontare delle spese, ma anche dei redditi esenti al fine di coprire gli investimenti patrimoniali. Il contribuente, indi, proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte.

Data: 15 Dicembre 2021
LA DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI È INIDONEA, COME TALE, AD INTACCARE L'ORIGINARIO CLASSAMENTO E CONSEGUENTEMENTE A GIUSTIFICARE UNA VARIAZIONE AL RIBASSO DELLA CLASSE, TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE PREESISTENTE

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa all’incidenza sul classamento catastale di una diversa distribuzione degli spazi interni all’interno di una unità immobiliare. La questione oggetto di disamina da parte della suprema Corte prende avvio dall'avviso di rettifica emesso a seguito della richiesta da parte del contribuente che aveva proposto la variazione catastale, per "diversa distribuzione degli spazi interni", dell'immobile in questione, in A/2 classe 1, a fronte di originario classamento in A/1 classe 2. In particolare, si rilevava che l'Ufficio aveva effettuato una valutazione riferibile al criterio di stima diretto basato sul metodo sintetico comparativo, tenendo conto delle reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, già censito in categoria A/1, classe 2, ripristinando, dunque, il classamento originario rispetto a quello proposto dalla parte. Si osservava ancora che la valutazione dell'Ufficio era riferibile al criterio di stima diretta, basato sul metodo sintetico comparativo, avendo tenuto conto delle reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, che già prima della denuncia di variazione era censito in categoria A/1, classe 2, ed essendosi l'Ufficio quindi limitato a ripristinare il classamento originario rispetto a quello proposto dalla parte, che aveva denunciato un notevole abbattimento della rendita catastale originaria per "diversa distribuzione degli spazi interni".

Data: 1 Dicembre 2021
LA C.T.U. È UN MEZZO ISTRUTTORIO DIVERSO DALLA PROVA VERA E PROPRIA

La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.

Data: 16 Novembre 2021
L’IRAP RELATIVA A UNO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO

Nella controversia IRAP relativa a uno studio professionale associato, con imposta imputata per trasparenza agli associati, sussistendo litisconsorzio necessario tra l’associazione e i propri associati, ove al giudizio abbiano partecipato tutti gli associati, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti dell’associazione, non avendo la stessa distinta personalità giuridica.

Data: 9 Novembre 2021
IN TEMA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, L’ACCERTAMENTO ANALITICOINDUTTIVO MUOVE DALLA INCOMPLETEZZA, FALSITÀ O INESATTEZZA DI SINGOLE COMPONENTI DELLA CONTABILITÀ E PROCEDE ALLA RETTIFICA DEI REDDITI DELL’IMPRESA ED ALLA CONSEGUENTE EVENTUALE RIDETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione si è occupata del giudizio di legittimità relativo ad una pronuncia resa dalla Commissione tributaria di II° grado di Trento pronunciatasi in punto di sussistenza dei presupposti per l'adozione dello strumento induttivo di accertamento Nella specie era accaduto che la CTR aveva affermato che l'accertamento effettuato dall'Ufficio nel caso di specie era stato di tipo analitico-induttivo, da ricondurre dunque al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e che nell'ambito di esso l'Amministrazione aveva fatto ricorso a presunzioni dotate dei requisiti di precisione gravità e concordanza richiesti dall'art. 2727 c.c.. A tale conclusione, la CTR era giunta dopo aver constatato irregolarità formali delle scritture contabili: "risulta infatti che la ditta O., anziché eseguire giornalmente le registrazioni, come prescrive il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 243, annotava i corrispettivi globalmente, con la data dell'ultimo giorno del mese"; in presenza di tali irregolarità, l'Agenzia si sarebbe vista costretta "ad eseguire un raffronto fra i dati dei registri IVA ed i movimenti del conto corrente, al cui esito riscontrava la paradossale permanenza di un saldo negativo della cassa contanti, in quanto l'importo totale dei movimenti in uscita non era mai coperto dalla situazione attiva, sintomo evidente della fittizietà delle annotazioni contabili".

Data: 25 Ottobre 2021
OGNI ATTO ADOTTATO DALL’ENTE IMPOSITORE CHE PORTI A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE UNA SPECIFICA PRETESA TRIBUTARIA È IMPUGNABILE DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO

Ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ex art.36-bis, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 (cd. avviso bonario).

Data: 20 Ottobre 2021
AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE LA NOTIFICA DELLA SENTENZA PUÒ ESSERE FATTA SOLTANTO MEDIANTE “CONSEGNA A MANO”

Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza può essere fatta alla parte personalmente soltanto mediante “consegna a mano” di quest’ultima, da effettuarsi, ove il destinatario sia l’Amministrazione finanziaria, mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (art. 16, comma 3, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992). Diversamente, la notifica va effettuata a mezzo posta in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento, presso i luoghi indicati nell’art. 17, d.lgs. n. 546 cit., ovvero nel domicilio eletto dalla parte o, in mancanza, nella residenza o nella sede dalla stessa dichiarata in sede di costituzione in giudizio.

Data: 11 Ottobre 2021
PROCESSO TRIBUTARIO, CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Nel processo tributario la cancellazione dal registro delle Imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell’azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito.

Data: 5 Ottobre 2021
IL RICORSO IN TEMA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente e all’appellante dagli artt. 20, 22 e 53, d.lgs. n. 546/1992, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio.

Data: 28 Settembre 2021
L’OMESSA COMUNICAZIONE ALLE PARTI, ALMENO 30 GG. LIBERI PRIMA, DELL’AVVISO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE COSTITUISCE CAUSA DI NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

L’omessa comunicazione alle parti, almeno 30 gg. liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nullità che si realizza sia nel caso di omesso invio dell’avviso, sia nel caso di invio effettuato senza il rispetto del termine stabilito dalla legge, realizzandosi, in entrambe le ipotesi, la violazione della prescrizione stabilita dall’art.31, d.lgs. n.546/1992. La predetta nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., nel caso in cui, nonostante l’omessa o irrituale comunicazione dell’avviso, la parte sia ugualmente presente all’udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti ex art. 32, d.lgs. n.546 citato, circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell’interessato, della avvenuta fissazione dell’udienza (pubblica o camerale) di discussione della causa.

Data: 21 Settembre 2021
FRODE CAROSELLO: L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA HA L’ONERE DI PROVARE LA FINALITÀ DI EVASIONE DELL’IMPOSTA

L’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.

Data: 3 Agosto 2021

Richiamami

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