TUTTI I CONDÒMINI DEVONO PARTECIPARE AI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAPPOTTO TERMICO, ATTESO CHE IL CAPPOTTO TERMICO NON È UN'OPERA VOLUTTUARIA O GRAVOSA, E TUTTI I CONDOMINI SE NE AVVANTAGGIANO

La vicenda trae origine dall’azione di alcuni condòmini avverso il Condomino di appartenenza, consistente nell’impugnazione di due delibere tramite le quali si era provveduto a ripartire tra gli stessi le spese sostenute per la coibentazione dell'edificio. Gli attori restavano soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, di tal ché si determinavano a presentare relativo gravame innanzi alla Corte di cassazione, sollevando ben 8 motivi di ricorso. In primo luogo va detto che, i ricorrenti, con riferimento al primo motivo di ricorso, sostengono come i lavori realizzati per la coibentazione dell'edificio condominiale rappresentino innovazioni gravose e voluttuarie, da ripartirsi ai sensi dell'art 1221 c.c. - norma che consente ai condomini che non sono interessati a trarne vantaggio, di essere esentati da qualsiasi contributo di spesa. La Corte di Legittimità sancisce l’inammissibilità della suddetta doglianza. Invero, in materia, si deve richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale “si intendono innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono sull’entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua” (ex plurimis, Cass. Sez. 2, 18/01/1984, n. 428; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2408).

Data: 4 Giugno 2021
IN MATERIA DI ESTIMO CATASTALE, IN ASSENZA DI VARIAZIONI EDILIZIE, LA REVISIONE DELLE RENDITE CATASTALI URBANE NON RICHIEDE IL PREVIO SOPRALLUOGO DELL'UFFICIO, NÉ TANTOMENO IL SOPRALLUOGO È NECESSARIO QUANDO IL NUOVO CLASSAMENTO CONSEGUE AD UNA DENUNCIA DI VARIAZIONE CATASTALE PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE

La vicenda oggetto di analisi trae origine dall’impugnazione, da parte della società odierna ricorrente - proprietaria di un piccolo albergo con annesso ristorante – dell’avviso di accertamento con il quale era stato eseguito, nell'anno 2011, un nuovo classamento dell'immobile, con attribuzione di nuova maggiore rendita, a seguito di denuncia di variazione per una ristrutturazione. La società, invero, ha all’uopo dedotto come detta ristrutturazione avesse riguardato la mera realizzazione di una uscita di sicurezza e di un accesso alla cucina e alla reception, ovverosia variazioni tali da non giustificare l’attribuzione di una rendita così elevata. La stessa ricorrente ha, altresì, dedotto che non è stato eseguito un preventivo sopralluogo. Ciò posto, sia la CTP, che, in secondo grado di giudizio, la CTR del Veneto hanno rigettato l’impugnazione, sulla scorta dell’assunto per il quale gli interventi di ristrutturazione non potessero essere qualificati quali marginali, di tal ché la rendita attribuita dovesse ritenersi congrua. Avverso la sentenza emessa dalla CTR Veneto del 2.12.2013, la società ha presentato relativo gravame in Cassazione, sollevando tre motivi di ricorso. Compiuta tale doverosa rappresentazione dell’antefatto, si deve rappresentare come il Supremo Consesso abbia trattato congiuntamente i 3 motivi di ricorso, ritenendoli infondati.

Data: 4 Giugno 2021
IL RUMORE IDONEO AD INTEGRARE IL REATO DI DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE DEVE ESSERE AVVERTITO DA PIÙ SOGGETTI, MA I DANNI DERIVANTI DAL RUMORE MEDESIMO POSSONO ESSERE CHIESTI ANCHE SOLTANTO DA UN CONDOMINO

Con riferimento al caso di specie, la Corte di Appello di Milano ha accolto il gravame introitato della costituita parte civile M.G., e, per l’effetto, ha riformato la sentenza del 24 ottobre 2017 del tribunale di Milano, con la quale I.A. era stata assolta "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" in relazione alla contravvenzione ex art. 659 c.p., affermandone la responsabilità ai soli effetti civili e condannandola al risarcimento del danno in favore di M.G.. Ciò posto, I.A. ha proposto ricorso per cassazione, in merito a tre specifiche doglianze. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, l’imputata ha evidenziato la carenza d'interesse all'impugnazione della parte civile a fronte della natura dell’assoluzione intervenuta, siccome adottata con la clausola " perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", che come tale è inidonea ad assumere efficacia di giudicato in sede civile o amministrativa, ex art. 652 c.p.p..

Data: 26 Maggio 2021
IL CONSEGUIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, COMPORTA UNICAMENTE L'ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DALLE NORME URBANISTICHE, MA NON DI QUELLI DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA ANTISISMICA

Con riferimento al caso di specie, il Tribunale di Foggia condannava R.M.T. alla pena di 2.000 Euro di ammenda, atteso che la medesima, senza darne avviso scritto con progetto allegato al competente ufficio pubblico, e senza, dunque, la preventiva autorizzazione del competente ufficio pubblico, realizzava una scalinata esterna di collegamento dell'abitazione con il retrostante giardino, eseguendo, altresì, i suddetti lavori in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche contenute nel D.M. 14 gennaio 2008. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale pugliese, l'imputata proponeva apposito gravame, affidato a quattro motivi. Preliminarmente, è doveroso far riferimento a quanto previsto in materia dalla Legislazione nazionale e, all’uopo, dal D.P.R. n. 380/2001, concernente la disciplina dell’Edilizia urbanistica e residenziale.

Data: 19 Maggio 2021
VANNO CONSIDERATI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ANCHE QUELLI CONSISTENTI NELLA DEMOLIZIONE E NELLA RICOSTRUZIONE CON LA STESSA VOLUMETRIA E SAGOMA DI QUANTO PREESISTENTE, AD ECCEZIONE DELLE INNOVAZIONI NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA

Nel caso che ci occupa, i ricorrenti OMISSIS comproprietari dell'immobile sito in Ruvo di Puglia al Vico I OMISSIS, nell'agosto del 2010, iniziavano lavori di ristrutturazione, procedendo, anzitutto, alla rimozione delle coperture in amianto, insistenti sulle soffitte, e provvedendo, altresì, in tale sede, alla demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali delle medesime soffitte. Sta di fatto che, a seguito di un sopralluogo di personale comunale, veniva disposta dal Comune la sospensione dei lavori, di tal ché i ricorrenti provvedevano a depositare, presso l'Ufficio tecnico del Comune, apposita richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Detta istanza veniva riscontrata con nota di diniego emessa dal Direttore d'Area, avverso la quale i ricorrenti facevano pervenire osservazioni e documenti, ex art. 10-bis L. n. 241 del 1990. La domanda di permesso di costruire in sanatoria dei ricorrenti veniva, tuttavia, respinta, con provvedimento del 7.8.2014; avverso detto provvedimento i ricorrenti producevano nuove osservazioni chiedendo la revoca in autotutela ma, rimanendo inesitata tale nuova istanza, i medesimi decidevano di introitare ricorso, depositato in data 22.11.2014. Nello specifico, il Comune di Ruvo di Puglia decideva di voler negare la sanatoria edilizia sulla scorta delle seguenti motivazioni: 1) mancanza della firma dei richiedenti sull’istanza in sanatoria; 2) compilazione solo parziale del suddetto modello di istanza di sanatoria e mancanza di alcune indicazioni sul fabbricato, ritenute obbligatorie; 3) non rispondenza dei lavori eseguiti sine titulo rispetto alla sagoma preesistente del fabbricato; 4) circostanza per la quale l'accatastamento del 1960 e le immagini di Google Map indicherebbero, in origine, un prospetto e una sagoma diversi; 5) l'immobile dovrebbe ritenersi qualificabile in zona omogenea A/1 (Aree urbane di valore storico ambientale), per la quale la disciplina urbanistica vieterebbe la modifica di prospetti e sagome al fine di salvaguardare le caratteristiche costruttive e strutturali originarie; 6) da ultimo, la disciplina vigente nella detta zona A/1 consentirebbe "nuove aperture lucifere a livello di soffitte esistenti a condizione che le stesse siano in asse con le finestre presenti ai piani sottostanti”.

Data: 28 Aprile 2021
PER "PICCOLO IMPIANTO" DEVE INTENDERSI NON SOLO QUELLO INSTALLATO SU "EDIFICI" DI PROPRIETÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, MA ANCHE QUELLO IMPIANTATO SULLE "AREE" DI PROPRIETÀ DELLE MEDESIME

Nella vicenda oggetto di disamina, con ricorso notificato il 10 maggio 2013 e depositato il 17 giugno 2013, il Consorzio di Bonifica OMISSIS ha adito il Tribunale Amministrativo del Lazio al fine di ottenere l'annullamento della nota dell'11 marzo 2013, con la quale il G. ha negato l'ammissione dell'impianto fotovoltaico denominato "REALIZ. TET. IMP. FV. E LOC. IMP. MAGAZZINO", identificato con il numero 803896 e dallo stesso Consorzio realizzato nel Comune di Capannoni, in quanto non avente i requisiti per poter essere considerato un "piccolo impianto", sulla scorta dell’assunto per il quale i moduli non fossero installati “su un manufatto rispondente alla definizione di edificio, come sarebbe richiesto per i "piccoli impianti", dall'art. 3, comma 1, lett. u), D.M. 5 maggio 2011, potendo semmai essere classificato come "grande impianto", attraverso la prescritta richiesta di iscrizione nell'apposito registro informatico”. Preliminarmente, in questa sede, appare necessario il richiamo alla disciplina normativa contenuta nel D.M. 5 maggio 2011 in materia di “incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”, e, nello specifico, all’art. 3 del suddetto decreto, recante l’elenco delle definizioni riferibili agli elementi ed attività rientranti nel settore Energia Elettrica. In primo luogo, va detto che l’anzidetta disposizione ministeriale chiarisce, al punto e) dell’art. 3, che per “impianto fotovoltaico” deve intendersi “un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori”; dappoi, al punto u) ex art. 3) del D.M. 5/5/2011, viene precisato che i “piccoli impianti” non sono altro che “gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Data: 20 Aprile 2021
IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA DEFINIZIONE LEGISLATIVA DELLE CATEGORIE E CLASSI, LA QUALIFICAZIONE DI UN'ABITAZIONE COME "SIGNORILE", "CIVILE" O "POPOLARE" CORRISPONDE ALLE NOZIONI PRESENTI NELL'OPINIONE GENERALE IN UN DETERMINATO CONTESTO SPAZIO-TEMPORALE

Nella pronuncia oggetto di esame, l’Agenzia delle Entrate ha formulato espressa doglianza con tre motivi di ricorso, per la cassazione della sentenza n. 103/5/2011 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con cui la stessa Commissione aveva accolto l'impugnazione proposta da S.C. avverso la sentenza n. 5/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, la quale, a sua volta, aveva respinto il ricorso avverso atto di attribuzione di rendita catastale, essendo stato contestato dalla contribuente il classamento in cat. A/1 dell'immobile di sua proprietà, con richiesta di attribuzione della cat. A/2 classe 1; all’uopo, la contribuente ha resistito con apposito controricorso. Va subito detto che la revisione del classamento può essere modificata o a seguito della presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione edilizia ex DM. 701/1994, ovvero per effetto di provvedimenti ministeriali che prevedono la revisione parziale o generale degli estimi ovvero del classamento. Il D.P.R. n. 917 del 1986 – ovvero Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi (testo post riforma 2004), all’art. 38, comma 1, prevede un ulteriore strumento di rideterminazione della rendita catastale residuale, rispetto a quelli precedentemente illustrati, specificando, al punto 1, che "se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini di un diverso classamento dell'unità immobiliare ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo 2 è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso o in altri fabbricati viciniori". Nella fattispecie de qua, la contribuente, per la revisione catastale, ha scelto lo strumento del procedimento DOCFA, regolato dal D.M. n. 701 del 1994. Prima di esaminare nello specifico il contenuto del provvedimento, è necessario precisare preliminarmente, per un verso, come per DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) si intenda un software per la compilazione dei documenti tecnici catastali e pedissequa presentazione agli Uffici provinciali-territoriali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana", in quanto con tale modello si possono presentare al Catasto: a) nuovi accatastamenti (dichiarazione rese per edificazione di nuovi fabbricati o ricostruzioni ex novo o ampliamenti); b) Variazioni catastali di edifici esistenti (come destinazioni d'uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e altre variazioni); c) denunce di unità afferenti a enti urbani; per altro verso, è opportuno specificare il campo di applicazione del D.M. n. 701 del 1994 - ovvero il Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari – il quale prevede che si possa far ricorso alla disciplina in oggetto in due soli casi: ovvero, “in caso di presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56, o in caso di variazione dello stato dei beni di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 20, il quale impone alle persone o enti indicati nell'art. 3 l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17”.

Data: 13 Aprile 2021
LA SENTENZA CHE SANCISCE L'ESTINZIONE DEL REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA PER PRESCRIZIONE COMPORTA LA CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI REVOCA DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE

Nella vicenda oggetto di disamina, con un unico motivo di censura, l’imputato ha lamentato la mancata revoca dell'obbligo di demolizione a sèguito della pronuncia resa dalla Corte di Appello di Napoli,la quale aveva rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati contemplati dall'art. 44, 64, 71,65 e 7 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), dichiarandone il non doversi procedere. Nello specifico, l'art. 31, co. 9,D.P.R n. 380/2001 – dispositivo inserito all’interno del Titolo IV, Capo II, Testo Unico Edilizia, preposto alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni – così dispone: “9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. All’uopo, proprio dalla disamina dell’anzidetto disposto, deve desumersi la circostanza alla stregua della quale l’estinzione del reato di abuso edilizio, fa decadere l'ordine di demolizione dell'opera, atteso che viene a mancare la pronuncia di condanna, la quale costituisce l'antecedente logicogiuridico imprescindibile per poter attuare la sanzione.

Data: 31 Marzo 2021
LEGISLAZIONE ANTISISMICA. I REATI DI OMESSA DENUNCIA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DI INIZIO DEI LAVORI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE HANNO NATURA DI REATI PERMANENTI

Nella sentenza in esame, la Suprema Corte si è occupata della natura dei reati derivanti dal mancato rispetto della normativa antisismica e del momento di consumazione degli stessi. In particolare, parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, a mezzo del proprio difensore, formulava la doglianza per cui “…il tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente il fumus del reato edilizio a fronte della ritenuta intervenuta estinzione per prescrizione del reato, che avrebbe invece impedito ogni valutazione sul presupposto del vincolo reale applicato”; altresì, “il tribunale avrebbe anche omesso ogni valutazione in ordine alla consulenza di parte prodotta”. Tanto premesso, secondo la dirimente interpretazione degli Ermellini, tale motivo di ricorso deve essere considerato inammissibile in considerazione di due elementi parimenti rilevanti, in quanto, per un verso, si deve evidenziare come l'appello sia stato proposto su una questione già esaminata e non provvista di alcun "nuovo elemento di valutazione"; per altro verso, che il Tribunale aveva comunque riconosciuto l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e, all’uopo, l'inconfigurabilità del sequestro in rapporto a tale reato, di tal ché ogni critica in ordine alle ulteriori argomentazioni formulate in rapporto a tale reato da parte del collegio della cautela perde rilievo.

Data: 10 Marzo 2021
TASSAZIONE SU BASE CATASTALE E QUALIFICAZIONE COME AGRICOLA DELLE ATTIVITA’ DIRETTE ALLA MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI OTTENUTI DALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO O DALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI

La Commissione esprime il suo principio in tema di imposte sui redditi, sancendo come la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, effettuate da imprenditori agricoli, vadano a costituire attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c., di talché e medesime devono considerarsi produttive di reddito agrario. Preliminarmente, con riferimento a quanto previsto dalla legislazione nazionale, corre l’obbligo rappresentare come il D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 32, classifichi come attività agricole finanche quelle di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”. Per quanto concerne il caso di specie, il Collegio ritiene quale normativa di riferimento applicabile la L. n. 266 del 2005, la quale sostiene come ".....la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, 3 comma del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario....", evidenziando come tali disposizioni debbano ritenersi applicabili “anche in relazione a prodotti agricoli acquistati presso terzi a condizione che questi ultimi non siano comunque prevalenti rispetto ai prodotti propri".

Data: 16 Febbraio 2021
RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO NELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL’USO DEL TERRITORIO: GIUDIZI SULL’AN E SUL QUANTUM DELLE SANZIONI PECUNIARIE EDILIZIE

La recentissima pronuncia del Consiglio di Stato in esame ribadisce il principio per cui rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 133 lett. f), cod. proc. amm., le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia. In particolare, in ordine alla giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva predetta, sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia sia quelle a carattere pecuniario poiché anche quest'ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa. Anche nella presente fattispecie la pretesa sanzionatoria, posta a base del decreto ingiuntivo, e la successiva opposizione, generano una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio.

Data: 2 Febbraio 2021
RILEVANZA DELLE EMERGENZE NASCENTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA CONNESSA AL TERRITORIO AI FINI DEL RICLASSAMENTO

La Suprema Corte nella sentenza in commento precisa come, in tema di estimo catastale, se è vero che, ai fini del riclassamento, non è necessario un miglioramento del contesto urbano dell'area, la quale può essere rimasta invariata nel tempo quanto alle sue caratteristiche urbanistiche, registrandosi comunque una marcata variazione del valore degli immobili dell'area a condizioni invariate, ciò non significa, tuttavia, che ai fini del detto classamento non possano essere tenute in considerazione le emergenze nascenti dalla disciplina urbanistica connessa al territorio. La questione “riclassamento” è stata già sottoposta all’attenzione della Suprema Corte sempre di recente (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 29/04/2020, n. 8283), allorchè ha affermato che qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato (giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali), non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento. In particolare si è affermato che questo è ancor più vero allorchè da questi provvedimenti non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. La ratio della pronuncia è quella di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese; e, dall'altro, quella di delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto; e ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, etc.), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie 2 dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, etc.).

Data: 26 Gennaio 2021
IMPOSTE E TASSE IN GENERE. AVVISO DI CLASSAMENTO: LA MANCATA RIPRODUZIONE O ALLEGAZIONE ALL’AVVISO DI CLASSAMENTO DELLA STIMA ESEGUITA DALL’UFFICIO NON COMPORTA DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Nella sentenza in commento la Suprema Corte chiarisce che, con riferimento al classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura "DOCFA" ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento - esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura sostanzialmente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa -, costituisce un atto conosciuto e comunque agevolmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione. Nella detta pronuncia, per altro verso la Corte di legittimità ha modo di ribadire il principio per cui in tema di classamento, l’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l’esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente, né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi. Rimane però sempre ferma ed imprescindibile la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio. (in tal senso Cass. civ., sent. n. 8529/2019)..

Data: 26 Gennaio 2021
IMPOSTE E TASSE IN GENERE. AVVISO DI ACCERTAMENTO. PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE. PRELIEVO SPECIALE SUI REDDITI DI SOGGETTI TITOLARI DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ NEI SETTORI REGOLAMENTATI

Di estremo interesse nella recentissima pronuncia in commento è l’indicazione del criterio ermeneutico che la Corte di Giustizia europea suggerisce di adottare ai fini della corretta regolamentazione del rapporto tra normativa europea e nazionale in materia di prelievo fiscale per le imprese che operano nel mercato dell’energia elettrica. L’analisi della questione sottoposta al vaglio del Giudice europeo prende le mosse dai considerando da 3 a 5 e 7 della direttiva 2009/72, dalla cui disamina emerge che essa mira essenzialmente a creare un mercato interno aperto e competitivo nel settore dell'energia elettrica, che consenta a ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e a ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti, a creare parità di condizioni in questo mercato, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici. Si evidenzia, infatti, che all’art. 1 si stabiliscono norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nell'Unione. Detta direttiva, osserva la Corte, definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicare nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. Essa definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, poi, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. 2 Per quanto riguarda il principio di non discriminazione, secondo la giurisprudenza della Corte una normativa nazionale, che rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione o lo applica, è tenuta a rispettare tale principio. Il Giudice europeo osserva poi che, poiché l'obiettivo della direttiva 2009/72 è realizzare un mercato interno dell'energia elettrica, il legislatore dell'Unione ha fatto ricorso alla procedura legislativa ordinaria, quale era prevista all'articolo 95, paragrafo 1, CE per l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri nell'instaurazione e nel funzionamento del mercato interno. Ma conformemente al disposto dell'articolo 95, paragrafo 2, CE, il paragrafo 1 di tale articolo non si applicava alle disposizioni fiscali, di tal che, siccome la direttiva 2009/72 non costituisce una misura relativa al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri, le sue disposizioni non si applicano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un prelievo speciale sul reddito delle imprese alle quali la stessa s'indirizza. Da tutte le suesposte considerazioni deriva pertanto che le disposizioni della Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, ed in particolare quelle del suo articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e 10, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che istituisce un prelievo speciale sui redditi, per attività svolte tanto a livello nazionale quanto all'estero, di imprese che operano, sul fondamento dell'autorizzazione rilasciata da un'autorità pubblica, in diversi settori di attività regolamentata, incluse le imprese titolari di un'autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata dall'autorità nazionale di regolamentazione competente.

Data: 26 Gennaio 2021
ACCERTAMENTO CATASTALE - CLASSAMENTO - CARATTERE RURALE DEI FABBRICATI - STRUMENTALITÀ ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE AGRICOLA (copia)

Nell’ordinanza in commento, la Corte - in merito al classamento dei fabbricati - chiarisce che il carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione non può essere negato ogniqualvolta l’unità immobiliare sia strumentalmente destinata allo svolgimento di attività agricole, non essendo più necessario l’asservimento dell’immobile al fondo. Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione provinciale, aveva ritenuto che il fabbricato oggetto di causa utilizzato quale agriturismo, come correttamente inquadrato dal contribuente, rientrasse nella categoria D/10 (fabbricati rurali strumentali) e non andasse, invece, riclassificato nella categoria A/2 (abitazione) come sostenuto dall’ente. L’ente fondava il ricorso sul presupposto che la CTR non avesse tenuto in debita considerazione quanto sancito dal comma 3-ter dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993 che individua, nell’ambito dei fabbricati strumentali, fattispecie di unità abitative che per caratteristiche tipologiche sono catastalmente censite quali abitazioni, anche se di fatto sono diversamente utilizzate, come nel caso de quo

Data: 2 Novembre 2022

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