AI FINI DELL'OBBLIGO D'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS, RILEVA L'ABITUALITÀ CON CUI IL LIBERO PROFESSIONISTA - CHE NON RAGGIUNGE LA SOGLIA DI REDDITO RICHIESTA PER ISCRIVERSI ALLA CASSA FORENSE - ESERCITA LA SUA ATTIVITÀ, E NON L'ENTITÀ DEL REDDITO

Nella vicenda oggetto di disamina, con un unico motivo di censura, l'INPS ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Genova, per aver erroneamente ritenuto – a detta del ricorrente medesimo - che la produzione di un reddito non inferiore a 5000 euro costituisse il solo presupposto obbligatorio per l'iscrizione alla Gestione Separata. A sostegno della doglianza formulata dall’INPS, si deve rappresentare come già il più rilevante precedente giurisprudenziale - Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – aveva disciplinato che “l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”.

Data: 23 Marzo 2021
IN TEMA DI IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO È ASSOGGETTATO AD IMPOSTA ANCHE SE, IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, L'ESECUTORIETÀ DELLO STESSO VIENE SOSPESA

Nella sentenza oggetto di disamina, la Società ricorrente ha dedotto “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro), per avere la CTR ritenuto che la sospensione dell'ingiunzione non corrispondesse alla revoca della stessa”. Nello specifico, la società sostiene la tesi per cui, anche in presenza di un decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutorietà, in pendenza del giudizio di opposizione,la provvisoria esecutorietà debba intendersi non solo sospesa, bensì revocata. Tale istanza, tuttavia, secondo la Corte di legittimità è priva di fondamento. La stessa Corte di Legittimità nella propria ordinanza in un primo momento ha richiamato il D.P.R. n. 131 del 1986, e, nello specifico, l’art. 37, comma 1, in base al quale:"Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato".

Data: 16 Marzo 2021
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO LESIVA DEL DECORO PROFESSIONALE LA LIQUIDAZIONE DI UNA SOMMA OMNICOMPRENSIVA INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI (copia)

Nel caso di specie, accadeva che un contribuente impugnava una intimazione di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo l'intervenuta prescrizione del tributo. La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese di lite. Il contribuente, dappoi, proponeva relativo gravame avverso l’illegittima compensazione; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio quantificandole "in € 300,00 per il primo grado ed € 300,00 per il secondo". Ciò posto, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione avverso tale ultima pronuncia, evidenziando l’erroneità della sentenza resa nella parte in cui aveva operato una liquidazione delle spese legali in misura inferiore ai minimi tariffari, ledendo, in tale maniera, il decoro professionale.

Data: 1 Marzo 2022

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